F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 03 Giugno 2015 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 7187/548 pf14-15 SP/SS/gb dell’11.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 03 Giugno 2015 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 7187/548 pf14-15 SP/SS/gb dell’11.3.2015). Il deferimento Con atto dell’11 marzo 2015 la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare il Sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società sportiva Ischia Isola verde Srl e della medesima Società Ischia Isola Verde Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS “per avere pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione di un’Istituzione federale ed in particolare di un Organo di Giustizia” espressamente richiamate nell’atto di deferimento, ledendo gravemente la reputazione della stessa e mettendo in dubbio la correttezza del relativo operato. In particolare la Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare rilevando che: - nel verbale dell’assemblea della Lega Pro in data 16.2.2015, trasmesso con l’esposto del 24.2.2015 del Rag. Macalli, presidente del Consiglio direttivo della Lega Pro, alle pagine 39-40-41-42, in relazione all’intervento del Direttore sportivo dell’Ischia Calcio Giuseppe Iodice, relativo ad alcune contestazioni dei presenti in ordine alla inopportunità e scorrettezza della registrazione e divulgazione di una nota telefonata avvenuta tra il Presidente della Lazio e della Salernitana, Consigliere federale, Claudio Lotito ed il medesimo Direttore sportivo dell’Ischia Isola verde Srl, venivano riportate le seguenti espressioni pronunciate dal predetto Direttore: “… Io ho avuto il coraggio di farlo. E l’ho fatto in quella maniera, perché se lo avessi fatto seguendo le vie della Procura federale, probabilmente – me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo – anche questa volta avrebbero insabbiato la prova. E quindi mi assumo la…ormai in questi giorni mi sono assunte tante responsabilità e mi assumo anche questa, di queste affermazioni”; - nella nota del 17.2.2015 inviata via mail alla Procura dal rappresentante della Procura federale Avv. Fabio Esposito, presente in data 16.2.2015 all’assemblea della Lega Pro, il predetto rappresentante della Procura riferiva che nel corso dell’assemblea predetta il Sig. Iodice, rispondendo ad alcune contestazioni dei presenti in ordine alla inopportunità e scorrettezza della registrazione della suddetta telefonata e, più in generale, della registrazione di conversazioni telefoniche tra tesserati nonché della loro diffusione tramite i mezzi di informazione e/o organi di stampa, dichiarava che “mi assumo la responsabilità di quello che sto affermando…se io avessi portato la cassetta, la Procura federale avrebbe insabbiato”. Il patteggiamento Alla riunione del 16.4.2015 il Sig. Giuseppe Iodice, la Società SS Ischia Isola Verde Srl con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale, in data 5.5.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giuseppe Iodice e la Società SS Ischia Isola Verde Srl, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Iodice, sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) ed € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società SS Ischia Isola Verde Srl, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) e ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) a carico del Sig. Giuseppe Iodice; - ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico della Società SS Ischia Isola Verde Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it