COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 108. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CAMPANA FUTSAL CLUB – GARA CITTÀ DI MERCOGLIANO I CAMPANA FUTSAL CLUB DEL 21.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 108. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CAMPANA FUTSAL CLUB – GARA CITTÀ DI MERCOGLIANO I CAMPANA FUTSAL CLUB DEL 21.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 27 aprile 2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto dell’assenza del direttore di gara, benché ritualmente convocato per due volte; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 88 del 12.03.2015, pag. 1859), con la quale è stata inflitta, alla medesima società, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-6, per rinuncia a proseguire la gara. Dall’istruttoria espletata all’atto della citata audizione della società reclamante, deve ritenersi, pertanto, che non sussistano elementi idonei alla confutazione di quanto refertato dall’arbitro, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Campana Futsal Club; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; trasmette gli atti alla Procura Federale in ordine alle due mancate presenze del direttore di gara, nonostante ritualmente convocato, il che ha determinato l’impossibilità di accertamento in relazione alla vicenda in esame.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it