COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 109. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANFRAMONDI CALCIO – GARA GIANNI LOIA I SANFRAMONDI CALCIO DEL 21.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
109. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANFRAMONDI CALCIO – GARA GIANNI LOIA I SANFRAMONDI CALCIO DEL 21.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Benevento, n. 45 del 5.03.2015, pag. 238), con la quale è stata inflitta, alla medesima società, la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, con le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica, dell’obbligo di indennizzo per mancato incasso a favore della società ospitante e dell’ammenda, per rinuncia. Preliminarmente, questo Collegio rileva che, quanto alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore, (art. 55 N.O.I.F.), la declaratoria compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, in seconda ed ultima istanza, nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli articoli di riferimento del Codice di Giustizia sportiva. Premesso ciò, la dichiarazione spontanea, con annessa una certificazione attestante il guasto del veicolo per il trasporto dei calciatori, trasmessa al G.S.T., a mezzo fax, in data 21.02.2015, dalla società Sanframondi Calcio, era da ritenersi non sufficiente, in quanto mancante del prescritto preannuncio di reclamo, da formalizzare, a mezzo telegramma o telefax, entro la mezzanotte del giorno feriale successivo al giorno di disputa della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Sanframondi Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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