COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 105. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 / SALZA IRPINA – GARA DEL 21.3.2015 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
105. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 / SALZA IRPINA – GARA DEL 21.3.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 4 maggio 2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Salza Irpina ha chiesto che la gara indicata in epigrafe venisse data persa (per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Nigro Carmine, utilizzato nella gara in esame) a carico della società Atletico Castelfranci 1983. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 107 del 23 aprile 2015, pag. 2227, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso, in relazione alla posizione dell’innanzi nominato calciatore. La decisione è stata impugnata dalla società Atletico Castelfranci 1983, con atto regolarmente inviato alla controparte. In punto di fatto, la Corte rileva che, in data 12 dicembre 2014, è stata spedita, in formato cartaceo, la lista di svincolo di alcuni calciatori della società Atletico Castelfranci 1983, tra i quali figurava il sig. Nigro Carmine. La raccomandata è pervenuta al Comitato Regionale Campania della L.N.D. il 9 gennaio 2015. Con nota 23 gennaio 2015, n. 794, l’Ufficio Tesseramenti del Comitato ha comunicato l’annullamento del documento di svincolo, in quanto, come previsto nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 169/A, pubblicato anche in allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 4 luglio 2014, la lista di svincolo di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” andava spedita nei termini prescritti nel citato Comunicato e doveva pervenire al Comitato Regionale entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti: nel caso in esame, quindi, la spedizione doveva avvenire entro le ore 19.00 di martedì 16 dicembre 2014 e il plico doveva pervenire entro il 26 dicembre successivo, con proroga, data la festività, al giorno successivo, 27 dicembre 2014. Successivamente, con nota n. 24.715/LC del 23 marzo 2015, il Segretario della F.I.G.C. comunicava che, in accoglimento di specifica istanza, il Presidente della F.I.G.C. aveva autorizzato la convalida delle liste di svincolo dei nominativi ivi indicati, tra i quali il sig. Nigro Carmine, con decorrenza 16 dicembre 2014. Ciò premesso, va innanzitutto detto che non può assumere rilevanza la pur certa buona fede della reclamante, in quanto la validità dello svincolo è condizionata al dato obiettivo del perfezionamento di circostanze, la cui mancata realizzazione rende di per sé nulli e improduttivi di effetti la procedura e gli atti precedentemente posti in essere. Parimenti, non può revocarsi in dubbio che la convalida abbia efficacia retroattiva e che quindi l’atto convalidato riviva e riacquisti validità ed efficacia ex tunc, ossia dalla data di originaria e naturale decorrenza: questo è il dato giuridico obiettivo, non suscettibile di modifica e/o di valutazioni di natura discrezionale. In realtà, la reclamante, nel momento in cui, ricevuta la nota n. 794 del 23 gennaio 2015 da parte del Comitato Regionale, ha attivato un procedimento di convalida presso la F.I.G.C., prima di utilizzare il calciatore Nigro Carmine, aveva l’onere di attendere la conclusione del relativo iter: se a tanto avesse provveduto, non sarebbe incorsa nelle vicissitudini di cui si discute. Per completezza, la Corte rileva che nel fascicolo si rinviene ulteriore richiesta, in data 21 aprile 2015, della società reclamante alla F.I.G.C., finalizzata allo scopo che fosse consentito al calciatore Nigro (il quale, peraltro, a complicare ulteriormente la situazione, risulta regolarmente tesserato, a favore di altra società, dal 2 gennaio 2015) di continuare la propria attività agonistica con l’Atletico Castelfranci 1983. Tale ultima richiesta non può influire sull’esito del presente procedimento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Castelfranci 1983; dispone addebitarsi la tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto della società reclamante.
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