COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale N. 178 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG. RA DI GERONIMO ROSA ANNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STRATULAT VLADUT COSTANTINO (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale N. 178 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG. RA DI GERONIMO ROSA ANNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STRATULAT VLADUT COSTANTINO (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 14 maggio 2014, prot. 6632/895, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, che, con delibera n. 169, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 18.12.2014, era stata disposta da questo Collegio, con l’espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, il rinvio della decisione a data da destinarsi. All’odierna riunione sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, la Prof.ssa Rosa Anna Di Geronimo, in nome e per conto della società Polisportiva Vis Lacedonia, nonché il calciatore Costantino Stratulat Vladut. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, delle memorie difensive depositate, in atti, nell’odierna riunione, da parte della predetta Sig.ra Di Geronimo, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Polisportiva Vis Lacedonia. Con esse, la rappresentante legale della società ha sottolineato che, in perfetta buona fede, ignorava che esistesse una norma che imponesse la necessità di acquisire un nuovo “trasnfert” all’atto del tesseramento del calciatore, dato che quest’ultimo l’aveva già conseguito all’atto del tesseramento a favore della società medesima. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata, ha chiesto un breve rinvio, onde poter riesaminare gli atti. Tanto premesso, questo Collegio determina, con il consenso del Rappresentante della Procura Federale, di rinviare la trattazione al 15 giugno 2015, ore 16,00. I deferiti presenti sono stati resi edotti di tale nuova fissazione, per cui DISPONE il rinvio al 15 giugno 2015, ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, senza ulteriore avviso, previa pubblicazione della presente delibera e suo formale inoltro alle parti.
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