COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 112. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FREQUENTUM CALCIO 2013 – GARA FREQUENTUM CALCIO 2013 / AUDAX MELITESE DEL 3.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
112. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FREQUENTUM CALCIO 2013 – GARA FREQUENTUM CALCIO 2013 / AUDAX MELITESE DEL 3.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 39 del 14.05.2015, pag. 822, il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo di prima istanza proposto dalla medesima società Frequentum Calcio 2013. Il Giudice di prime cure, invero, ha applicato le norme contenute nella circolare della F.I.G.C., n. 107/A del 12.01.2015, la quale prescrive, per le ultime quattro gare, che gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, nn. 5 e 7, C.G.S., debbano pervenire, via telefax o con altro mezzo idoneo, oppure essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata da una Delegazione Provinciale, o Distrettuale), entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed all’allegazione delle relative motivazioni (in una con l’attestazione della prova della spedizione dei motivi di reclamo alla controparte). La società reclamante, viceversa, ha proposto il reclamo mediante l’inoltro, con raccomandata postale datata 5.05.2015 ed acquisita, da parte del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Avellino, in data 6.05.2015, ovvero oltre il termine prescritto del secondo giorno (che scadeva entro le ore 12,00 del 5.05.2015). Tanto premesso, Il ricorso deve essere respinto, ai sensi dell’art. 33, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Frequentum Calcio 2013 e di confermare la decisione del Giudice di prima istanza; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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