COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 115. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA ANDRETTA / REAL CALABRITTANA DEL 18.01.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 115. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA ANDRETTA / REAL CALABRITTANA DEL 18.01.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Pol. Andretta ha proposto reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore Pucillo Giuseppe, nato il 25.01.1999, schierato dalla società Real Calabrittana nella gara indicata in epigrafe, ed ha chiesto che, a carico della società controparte, venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara medesima, in ragione della mancanza dell’autorizzazione, prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F., in relazione ai calciatori che, pur avendo compiuto, alla data di disputa della gara di riferimento, il quindicesimo anno d’età, non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 33 del 1° aprile 2015, pag. 651, il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo, ha inflitto alla società Real Calabrittana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sul presupposto che il calciatore Pucillo Giuseppe fosse stato svincolato dalla soc. Real Calabrittana in data 11.07.2014 e fosse stato poi successivamente utilizzato senza essere di nuovo ritesserato dalla società medesima. Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello la società Real Calabrittana, con atto regolarmente inviato alla controparte. Va precisato innanzitutto che, come dimostrato nel presente giudizio dalla reclamante, essa, prima di utilizzare il calciatore Pucillo Giuseppe, aveva avuto cura di tesserarlo di nuovo, con un procedimento che, pur avendo avuto necessità di regolarizzazione, si era comunque concluso con esito positivo. Deve ulteriormente precisarsi che la decorrenza del ritesseramento deve essere, nel rispetto della relativa norma, individuata nella data del 29.11.2014 (che corrisponde a quella della spedizione della relativa raccomandata postale). Pertanto, il nominato calciatore è da giudicare come regolarmente tesserato, a favore della società reclamante, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Il ricorso, però, per l’effetto devolutivo della impugnazione, deve comunque essere rigettato. Infatti, come puntualizzato in precedenza, il reclamo di primo grado della società Pol. Andretta verteva non sulla posizione di tesseramento del Pucillo, ma sulla mancanza della preventiva autorizzazione prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F., in ordine ai calciatori infrasedicenni. Al riguardo, è il caso di sottolineare che la predetta autorizzazione preventiva (nel senso di preventiva sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania) è subordinata alla presentazione, da parte della società richiedente: a) del certificato di idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica; b) di relazione medica (anche a cura del cosiddetto “medico di famiglia”), attestante la conseguita maturità psico-fisica del calciatore in questione. Il punto in discussione, quindi, è da individuare non nel ritesseramento del calciatore in argomento, ma nella presenza, o meno, della specifica autorizzazione prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Ebbene, in relazione a questa, che è l’effettiva questione oggetto del giudizio, la Corte rileva che l’odierna reclamante ha utilizzato il calciatore Pucillo Giuseppe, di età inferiore ai 16 anni (sia pure per soli sette giorni), senza essersi munita della richiamata, preventiva autorizzazione. Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, con conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Calabrittana; dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it