COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 116. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN SOSSIO BARONIA – GARA SAN SOSSIO BARONIA / FREQUENTUM CALCIO 2013 DEL 28.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
116. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN SOSSIO BARONIA – GARA SAN SOSSIO BARONIA / FREQUENTUM CALCIO 2013 DEL 28.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Frequentum Calcio 2103 ha chiesto la punizione sportiva della perdita, per 3-0, della gara indicata in epigrafe, per presunta irregolarità commessa dalla società San Sossio Baronia, la quale aveva iscritto in distinta un numero di calciatori di riserva (nove) superiore a quello consentito (sette), alterando così il corretto svolgimento della gara; in via subordinata, ha chiesto la ripetizione della stessa. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 35 del 16 aprile 2015, pag. 702, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto la richiesta di gara persa per 3–0, accogliendo la domanda subordinata di ripetizione della gara, ritenendo configurarsi, nella fattispecie, un errore tecnico dell’arbitro. Avverso la decisione, non impugnata dalla società Frequentum Calcio 2013, ha proposto tempestivo ricorso la società San Sossio Baronia, con atto regolarmente inviato alla controparte. In punto di fatto, è incontestato che la società San Sossio Baronia abbia iscritto in distinta di gara nove calciatori di riserva, laddove la norma vigente, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 4.07.2014, pag. 106, imponeva un numero massimo di sette calciatori. Deve rilevarsi ulteriormente che, né nella distinta della società San Sossio Baronia, né nel rapporto del direttore di gara, è dato comprendere quali siano stati i calciatori impegnati in gara quali primi undici, circostanza non priva di significato, anche nell’ottica di proficua collaborazione tra le istituzioni sportive, per cui essa deve essere segnalata ai competenti organi arbitrali, affinché ne siano informati. Nel merito del ricorso, deve precisarsi che esso non può trovare accoglimento. Nel caso in esame, infatti, in base alla Regola 3 del giuoco del calcio, rientrava nei compiti del direttore di gara rilevare che la reclamante aveva indicato un numero di calciatori di riserva superiore a quello consentito e far apportare le conseguenziali correzioni. Ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti, ai quali l’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva fa conseguire la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Deve, quindi, confermarsi – anche in ragione dell’impossibilità di individuazione dei calciatori effettivamente utilizzati dalla società San Sossio Baronia, dal primo minuto di gioco – la decisione di ripetizione della gara, come determinata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Sossio Baronia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione (con l’allegazione di copia degli atti ufficiali) al Comitato Regionale Arbitri della Campania, per doverosa informazione.
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