COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. KHLISS TAHA, sig. MESCHIARI MAURIZIO, dirigente A.S.D. Concordia Calcio e A.S.D. CONCORDIA CALCIO – camp. I^ categoria Con nota 14.4.2015 n. 8963-593,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. KHLISS TAHA, sig. MESCHIARI MAURIZIO, dirigente A.S.D. Concordia Calcio e A.S.D. CONCORDIA CALCIO - camp. I^ categoria Con nota 14.4.2015 n. 8963-593, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. KHLISS TAHA, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare alla gara Concordia Calcio – Virtus Castelfranco del 9.10.2014 (Allievi Provinciali Gir. C), perché non tesserato per la società Concordia Calcio; - il sig. MESCHIARI MAURIZIO, dirigente dell’A.S.D. Concordia Calcio, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Concordia Calcio – Virtus Castelfranco del 9.10.2014 (Camp. Prov. Allievi Gir. C), con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Khliss Taha non ne avesse titolo; - la società A.S.D. CONCORDIA CALCIO. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per il comportamento posto in essere dal sig. Meschiari Maurizio e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. KHLISS TAHA, 30 giorni di inibizione per i sig. MESCHIARI MAURIZIO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Allievi, per l'A.S.D. CONCORDIA CALCIO . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornata di squalifica al calc. KHLISS TAHA, la inibizione per 30 Giorni al sig. MESCHIARI MAURIZIO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Allievi, all'A.S.D. CONCORDIA CALCIO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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