COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MONTOYA GUSTAVO, sig. BRUNELLI GIACOMO, dirigente S.S.Cittadella V.S.P. e S.S. CITTADELLA V.S.P. – camp. Promozione Con nota 14.4.2015 n. 8964-589,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MONTOYA GUSTAVO, sig. BRUNELLI GIACOMO, dirigente S.S.Cittadella V.S.P. e S.S. CITTADELLA V.S.P. - camp. Promozione Con nota 14.4.2015 n. 8964-589, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MONTOYA GUSTAVO, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare alla gara Young Boys Cognentese – Cittadella V.S.P. del 27.9.2014 (Giovanissimi Provinciali Gir. B), perché non tesserato per la società Cittadella V.S.P.; - il sig. BRUNELLI GIACOMO, dirigente della S.S. Cittadella V.S.P., della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Young Boys Cognentese – Cittadella V.S.P. del 27.9.2014 (Camp. Prov. Giovanissimi Gir. B), con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Montoya Gustavo non ne avesse titolo; - la società S.S. CITTADELLA V.S.P. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per il comportamento posto in essere dal sig. Brunelli e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. MONTOYA GUSTAVO, 30 giorni di inibizione per i sig. BRUNELLI GIACOMO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Giovanissimi per la S.S. CITTADELLA V.S.P.. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornata di squalifica al calc. MONTOYA GUSTAVO, la inibizione per 30 Giorni al sig. BRUNELLI GIACOMO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Giovanissimi, alla S.S. CITTADELLA V.S.P. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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