COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica S.Maria a M.Montecalvoli avverso le squalifiche comminate dal G.S.T. ai calciatori Matteo Lucchesi per 10 gare, Matteo Peccerilli per 4 gare e Giulio Morelli per 3 gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica S.Maria a M.Montecalvoli avverso le squalifiche comminate dal G.S.T. ai calciatori Matteo Lucchesi per 10 gare, Matteo Peccerilli per 4 gare e Giulio Morelli per 3 gare. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 21 maggio 2015 l’A.S.D. S.Maria a M.Montecalvoli impugna i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico:-del calciatore Matteo Lucchesi per 10 gare, perché “all’atto dell’espulsione di un proprio compagno rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e, contemporaneamente, colpiva la mano dell’arbitro che teneva il cartellino rosso facendoglielo cadere. Alla notifica offendeva il D.G.. sanzione aggravata in quanto capitano”;-del calciatore Matteo Peccerilli per 4 gare, perché “espulso per aver colpito con calci e pugni la panchina, uscendo dal campo offendeva e minacciava il D.G.”;-del calciatore Giulio Morelli per 3 gare, in quanto “a fine gara offendeva e minacciava il D.g.”;La società contesta i provvedimenti impugnati chiedendone la revisione, ritenendo inesatta la dinamica dei fatti riportata dal D.g. nel referto.Relativamente alla posizione del Lucchesi, precisa che il gesto di quest’ultimo è da attribuire esclusivamente alla foga e alla concitazione del momento, negando che vi fosse la volontà del Lucchesi di colpire il D.g. ed evidenziando, comunque, la condotta esemplare del calciatore negli oltre venti anni di carriera.Per quanto riguarda invece la posizione del Peccerilli e del Morelli, la società chiede alla Corte di considerare la particolare situazione del momento, trattandosi di gara conclusiva dell'ennesima annata difficile e travagliata.Chiede, pertanto, una congrua riduzione delle sanzioni, soprattutto per quanto riguarda il calciatore Lucchesi.La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, passa a decisione.Il ricorso della società S. Maria a M.Montecalvoli è, da un lato, infondato, dall'altro, inammissibile.I motivi posti a fondamento della richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore Matteo Lucchesi vengono del tutto disattesi dall'esame dei referti di gara e, in particolare, dal supplemento di rapporto redatto dal D.g. a richiesta della Corte, che come noto rivestono ruolo privilegiato all'interno della gerarchia delle fonti probatorie del procedimento disciplinare.L'arbitro, infatti, conferma il contenuto del referto di gara, asserendo di essere stato colpito alla mano dal Lucchesi al momento della notifica del provvedimento di espulsione.Dagli atti di gara non si ravvisano elementi e circostanze che possano suffragare la tesi sostenuta dalla ricorrente sulla non volontarietà del fatto, trattandosi peraltro di gesto compiuto contestualmente al pronunciamento delle frasi offensive e ingiuriose nei confronti del D.g..La richiesta di riduzione avanzata dalla ricorrente deve, pertanto, essere del tutto disattesa, in quanto pienamente conforme ai criteri costantemente seguiti e applicati da questa Corte e tenuto conto, tra l'altro, dell'aggravante contestata. Passando all'esame dei gravami interposti avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Peccerilli e Morelli, la Corte ritiene di non poter prendere in esame l'istanza di riduzione della sanzione, in quanto del tutto immotivata.La reclamante, infatti, si è limitata a chiedere genericamente clemenza all'Organo di Giudicante, omettendo però di indicare i motivi posti a fondamento della richiesta di riduzione così come previsto e disciplinato dall'art. 33, commi 5 e 6, C.G.S..P.Q.M.la C.S.A.T.T.:-rigetta il reclamo proposto dalla soc. S.Maria a M.Montecalvoli avverso la squalifica inflitta al calciatore Matteo Lucchesi;-dichiara inammissibile perché immotivata la parte del reclamo proposto nei confronti dei Calciatori Matteo Peccerilli e Giulio Morelli, confermando i provvedimenti impugnati-ordina l'addebito della tassa di reclamo.
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