COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della società A.C. Montieri avverso la decisione del G.S.T. Squalifica del calciatore De Maria Andrea per 10 gare. (C.U. 60 del 07/05/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della società A.C. Montieri avverso la decisione del G.S.T. Squalifica del calciatore De Maria Andrea per 10 gare. (C.U. 60 del 07/05/2015). Con atto motivato e firmato dal Presidente, la società A.C.Montieri ha presentato reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore De Maria Andrea, squalificato per 10 giornate, con comunicazione avvenuta sul C.U. 60 del 7/5/2015.Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 36 comma 2 C.G.S. La sanzione comminata al calciatore De Maria Andrea è stata resa nota con pubblicazione sul C.U. 60 del 7/5/2015, pertanto la stessa poteva essere impugnata entro il 14/5/2015. Il reclamo della società è stato inviato a mezzo fax il giorno 15/5/2015, quindi con un giorno di ritardo.P.Q.M.La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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