COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo dell’Associazione Sant’Albino Terme avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Pifferi Guido fino al 6/05/2017 (C.U. n. 42 del 6/05/215).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo dell’Associazione Sant'Albino Terme avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Pifferi Guido fino al 6/05/2017 (C.U. n. 42 del 6/05/215). Il G.S.T. applicava al giocatore Pifferi Guido la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 3 maggio 2015 tra la società reclamante, che giocava in casa, e la Società Acquaviva, con la seguente motivazione: “Al termine della gara veniva espulso per essersi rivolto in modo irriguardoso nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento cominciava a dare ripetute spallate al DG destabilizzando il suo cammino verso lo spogliatoio e costringendolo a fermarsi. A questo punto avvicinava la sua faccia a meno di 10 cm da quella del D.G. e, nonostante fosse trattenuto dai propri compagni, riusciva a colpirlo con uno schiaffo.Solamente a seguito dell'intervento dei compagni del Pifferi il D.G. riusciva a guadagnare lo spogliatoio, dal quale, però, poteva le offese e minacce ulteriori che il giocatore gli rivolgeva. Per finire, mentre il DG si recava alla propria auto, poteva vedere il Pifferi in compagnia di una persona che lo filmava con un cellulare e che, anch'essa, gli rivolgeva minacce con particolare riferimento alla redazione del referto della gara.”.Ricorre l’impugnante che, preliminarmente, censura l'atteggiamento assunto dal Pifferi ammettendo la sussistenza di una condotta non consona da parte del giocatore che si sarebbe però limitato, al termine della partita a salutare in modo ironico il D.G. negando però l'utilizzo di qualsiasi espressione volgare.Il D.G. avrebbe invece reagito in modo sprezzante utilizzando un linguaggio non consono ed espellendolo; il calciatore, provocato, si sarebbe effettivamente avvicinato al D.G. con il proprio volto tenendo le braccia dietro il corpo ma l'arbitro avrebbe reagito prendendo il ragazzo per il collo e strattonandolo. Il Pifferi avrebbe allontanato con una spinta il suo aggressore senza però colpirlo con uno schiaffo.Ammettendo che i compagni hanno dovuto successivamente arginare le ire del giocatore che effettivamente urlava la sua rabbia la reclamante rappresenta che il D.G., forse preoccupato per le possibili conseguenze della sua condotta, avrebbe successivamente convocato il Pifferi nel proprio spogliatoio per “mettersi d'accordo”; al rifiuto sarebbe sorto un nuovo battibecco al termine del quale il Pifferi si sarebbe raccomandato con l'arbitro di riportare solo la verità.Nessuna minaccia sarebbe stata successivamente rivolta nemmeno dal padre del giocatore (che avrebbe ripreso parte della vicenda con un cellulare) che lo avrebbe invece invitato a non travisare i fatti.Insistendo nell'audizione dei numerosi testimoni presenti ai fatti e nell'acquisizione del filmato la società conclude chiedendo una riduzione della sanzione irrogata.All'udienza del 29 maggio 2015 veniva ascoltato il Sig. Giorgio Pifferi (padre del giocatore squalificato) rappresentante delegato dalla società il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, con un atteggiamento decisamente polemico ed aggressivo, tentava persino di imporre al collegio la visione e l'audizione di un filmato mediate un dispositivo portatile.Adeguatamente redarguito sulle facoltà istruttorie ed istruito sulla procedura riusciva solo successivamente a recuperare un dialogo collaborativo con l'organo giudicante e ad esporre, in modo convincente, le ragioni che avevano generato il reclamo evidenziando alcune contraddizioni contenute nei due atti (rapporto di gara e supplemento).Richiamandosi a quanto contenuto nel reclamo concludeva per una riduzione della squalifica comminata.Il ricorso deve trovare parziale accoglimento.Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari casi, è vietata l’ammissione di prove testimoniali ovvero riprese video all’interno del procedimento sportivo; per tale ragione tutte le istanze formulate dirette in tal senso e contenute nelle conclusioni dell'atto di impugnazione non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.).Per quanto concerne i fatti, con specifico riferimento alla condotta più grave contestata e cioè il contatto fisico con il D.G., occorre rilevare che il G.S.T. aveva correttamente individuato le condotte illecite sulla scorta di quanto contenuto nel rapporto di gara.Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, che smentisce in toto tutte le censure avanzate, con riferimento al presunto contatto, precisa: “..il Sig. Pifferi mi seguiva camminando alla mia sinistra a uno distanza di pochi centimetri, infatti nel contempo mi colpiva con delle spallate che, come già scritto nel rapporto di gara, destabilizzavano il mio cammino e mi sbilanciavano leggermente senza farmi cadere e/o perdere l'equilibrio ma costringendomi a fermarmi e ad invitare il capitano della squadra ad intervenire per allontanare il calciatore da me. Mentre ero fermo il Pifferi si avvicinava con la sua faccia a pochi cm dalla mia e, nonostante l'intervento di alcuni compagni di squadra, mi colpiva con uno schiaffo di media forza che mi procurava lieve e momentaneo dolore e non mi faceva cadere a terra”.Viene dunque confermata la condotta violenta ipotizzata nel primo rapporto così come lo stesso arbitro ammette di avere effettivamente fatto entrare il giocatore nel proprio spogliatoio - come espressamente dichiarato dalla reclamante – ma solo per confermargli che avrebbe scritto tutto nel rapporto, Tale precisazione, del tutto assente nel primo rapporto di gara e non logicamente spiegabile, associata alle gravissime censure, evidenziate da parte reclamante nell'atto di impugnazione e confermate nel corso dell'udienza, sull'operato dell'arbitro che avrebbe assunto comportamenti illegittimi appare meritevole di un approfondimento istruttorio che potrà essere effettuato al fine di verificare la reale portata degli eventi.In ogni caso, stante la fede privilegiata di cui all'art. 35 comma 1.1, risulta allo stato degli atti che il D.G. abbia subìto un comportamento disdicevole e censurabile perpetrato dal Sig.Pifferi, assolutamente estraneo alle regole Federali che però ha comportato le limitatissime conseguenze descritte dal D.G. (“momentaneo dolore”).Orbene, la giurisprudenza consolidata collega le sanzioni parametrando sempre le stesse alle conseguenze fisiche (concrete o anche meramente potenziali) subite dall'arbitro che, nel caso concreto, appaiono, pur in un quadro di reiterate condotte illecite, certamente di lieve entità e che pertanto impongono una rivalutazione della squalifica comminata.P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sant'Albino Terme e riduce la squalifica inflitta al giocatore Pifferi Guido fino al 6/08/2016 anziché fino al 6/05/2017, dispone la restituzione della relativa tassa ed ordina la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza
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