COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 30.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. S.MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – S.MARCO JUVENTINA, DISPUTATA A CANNARA IL 10.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 152 DEL 13.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANTONINI DAVIDE PER CINQUE GARE; INIBIZIONE DIRIGENTE MICCIONI STEFANO FINO AL 10.06.2015;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 161 del 30.05.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. S.MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – S.MARCO JUVENTINA, DISPUTATA A CANNARA IL 10.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 152 DEL 13.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANTONINI DAVIDE PER CINQUE GARE; INIBIZIONE DIRIGENTE MICCIONI STEFANO FINO AL 10.06.2015; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Quanto dedotto dalla società San Marco Juventina nel proprio reclamo non trova nessuna conferma dagli atti ufficiali di gara. Le sanzioni inflitte dal G.S. al calciatore Antonini David ed al dirigente Miccioni Stefano appaiono eque e commisurate alle infrazioni dagli stessi commesse e meritevoli, pertanto, di assoluta conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo della società San Marco Juventina confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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