COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 30.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CAPOCAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – CAPOCAVALLO, DISPUTATA A PALAZZO D’ASSISI IL 10.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE N. 73 DEL 14.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 1.200,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 30.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CAPOCAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO - CAPOCAVALLO, DISPUTATA A PALAZZO D’ASSISI IL 10.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE N. 73 DEL 14.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 1.200,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti è emerso che alcuni calciatori del Capocavallo hanno tenuto comportamento violento e gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, venendo sanzionato con provvedimenti del G.S. non impugnati in questa sede; inoltre al termine della gara un soggetto non compiutamente identificato, ma chiaramente riconducibile alla società Capocavallo, ha tenuto una condotta minacciosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale. Da tali episodi deriva la necessaria applicazione della sanzione dell’ammenda anche nei confronti della società reclamante, che tuttavia la Corte, preso atto della fattiva collaborazione del dirigente accompagnatore della società reclamante nel riportare la calma a fine gara nel giro di pochi minuti, ritiene congruo contenere in €.900,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce l’ammenda alla società A.S.D. Capocavallo ad €.900,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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