F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI: – SIG. GIUSEPPE IODICE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE; – SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N.6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI: - SIG. GIUSEPPE IODICE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE; - SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N.6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015) La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 29.5.2015 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale, unitamente al Procuratore Federale aggiunto, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN), sezione disciplinare, pubblicata nel Com. Uff. n. 44/TFN del 30.3.2015, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del deferimento relativo al sig. Giuseppe Iodice e della S.S. Ischia Isola Verde S.r.l.. Il procedimento ha origine dal provvedimento in data 26.2.2015 con il quale la Procura Federale ha deferito, innanzi al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare - il sig. Giuseppe Iodice, direttore sportivo della società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l., ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, C.G.S., per aver pronunciato pubblicamente espressioni offensive della onorabilità del rag. Mario Macalli, presidente del Consiglio direttivo della Lega italiana calcio professionistico. In particolare, la contestazione della Procura Federale concerne le dichiarazioni rese nella mail inviata dal sig. Iodice ad una pluralità di destinatari, del seguente tenore: «Carissimi, credo che tutti voi abbiate letto l’intervista rilasciata dal ragionier Fantozzi ops … Macalli, a Tuttolegapro. Leggetela bene l’intervista, prima dice che il momento è critico per tutto il calcio italiano, a seguito dei tagli alle contribuzioni operati dall’alto e poi, con la faccia da c… che si ritrova … afferma … aspettatevi dei soldi importanti … credetemi è comico!». Secondo la prospettazione accusatoria le predette espressioni sono lesive della reputazione del rag. Macalli. Unitamente al sig. Giuseppe Iodice è stata deferita la società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Così intauratosi il procedimento innanzi al Tribunale Federale nazionale, alla riunione del 30.3.2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 30.000,00 per Giuseppe Iodice; ammenda di € 30.000,00 per la S.S. Ischia Isola Verde S.r.l.. I deferiti, come rappresentati e difesi, hanno, in via preliminare, chiesto la dichiarazione di improcedibilità del presente deferimento per l’omessa notifica della conclusione delle indagini alle parti, contestando che l’invio della suddetta comunicazione è stata fatta a mezzo fax a un numero non appartenente alla Società. In particolare, il fax sarebbe stato inviato a un numero indicato nell’anagrafe federale (cfr. AS/400 in atti depositata dalla Procura Federale) che non è quello effettivo. Infatti, dal modulo di censimento (allegato al deferimento) emergerebbe come il numero di fax della società Ischia Isola Verde s.r.l. sia diverso da quello riscontrato nell’AS/400 e usato dalla Procura federale per le notifiche di rito delle conclusioni dell’indagine. All’esito del dibattimento il Tribunale federale nazionale riteneva che «unico atto legittimo per individuare i giusti e corretti indirizzi dei soggetti deferiti debba ritenersi il modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza e di conseguenza a disposizione di tutti gli Organi competenti della Figc. Ne consegue che la notifica del suddetto atto non è stata effettuata correttamente e che conseguentemente il deferimento deve considerarsi improcedibile». Per l’effetto, dichiarava, appunto, improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Giuseppe Iodice e della S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale unitamente al Procuratore Federale aggiunto. Con il predetto ricorso viene prodotto – con contestuale comunicazione alle controparti (in applicazione di quanto disposto dalla norma di cui all’art. 37, comma 3, C.G.S.) – «il modulo di censimento depositato dalla società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. in data 12.9.2014 presso il Comitato Regionale Campania della LND, documento acquisito dalla Procura federale in data 31.3.2015». Censura, la Procura Federale, l’impugnata decisione per avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità del deferimento per omessa notificazione della Comunicazione di conclusione delle indagini. In tal ottica, si evidenzia nel reclamo: che la Comunicazione di conclusione delle indagini è stata comunicata (con rapporto positivo di trasmissione) presso l’utenza fax 081/903093; che la predetta utenza è quella «indicata nell’anagrafe federale (AS400) – sistema informativo costantemente utilizzato da tutti gli uffici federali»; che, «come noto e notorio», l’inserimento dei dati nella suddetta anagrafe «avviene ad opera delle società e, sempre sulla scorta delle comunicazioni dalle stesse provenienti, dagli organi federali a ciò preposti»; che, pertanto, «anche alla luce dei generali criteri di affidamento, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere perfezionata la notificazione della ridetta Comunicazione indirizzata ad una utenza fax comunque riferibile alla società S.S. Ischia IsolaVerde s.r.l., avendo la detta notificazione raggiunto lo scopo di mettere formalmente l’atto a conoscenza delle parti interessate e non potendosi diversamente ritenere posto che l’eventuale erroneo inserimento dei dati di corrispondenza farebbe comunque capo, direttamente o indirettamente, alla società deferita; che, inoltre, «da una verifica effettuata presso il Comitato regionale Campania, è risultata confermata la riferibilità, all’epoca della notificazione in esame e attuale, dell’utenza suindicata alla società S.S. Ischia IsolaVerde S.r.l., per essere la medesima utenza indicata nel foglio di censimento della stagione sportiva 2014/2015, depositato per l’attività giovanile della predetta società in data 12.09.2014, circostanza che, tra l’altro, conferma incontestabilmente la bontà del dato presente sull’anagrafe federale (AS 400)». Per queste ragioni i ricorrenti ritengono: - che la Comunicazione di conclusione delle indagini sia stata ritualmente trasmessa; - che la notificazione abbia raggiunto il suo scopo «essendo l’atto giunto nella sfera di conoscenza delle parti interessate»; - che, pertanto, l’atto di deferimento sia «immune dal vizio denunciato dai deferiti nel giudizio di primo grado, con conseguente procedibilità dello stesso». Tuttavia, in via subordinata, l’Ufficio federale requirente avanza istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 9, comma 3, C.G.S. Coni, ritenendo che, nel caso di specie, «posto che questo Ufficio, per la ridetta notificazione, ha utilizzato i dati contenuti nell’anagrafe federale (AS 400) – peraltro, come sopra rilevato, confermati da altro atto ufficiale depositato dalla società presso il C.R. Campania – riponendo un legittimo affidamento sulla correttezza degli stessi, ricorrerebbe indubbiamente un caso di errore scusabile che non può in alcun modo pregiudicare il rinnovo dell’esercizio dell’azione disciplinare». Conclude, dunque, la Procura federale chiedendo che, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale, la Corte voglia accertare la ritualità della notificazione della Comunicazione di conclusione delle indagini e, per l’effetto, disporre la restituzione degli atti allo stesso predetto Tribunale per l’esame del merito. In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere di poter esaminare il merito, chiede affermarsi la responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, comminarsi la sanzione dell’ammenda di euro 30.000 tanto a carico del sig. Iodice, quanto a carico della S.S. Ischia IsolaVerde s.r.l. ovvero quella diversa sanzione ritenuta di giustizia. In via ulteriormente gradata, la Procura federale chiede disporsi la rimessione in termini, «sia sotto un profilo sostanziale che procedimentale», con conseguente restituzione degli atti «al fine di consentire il rinnovo della notificazione alle parti della Comunicazione di conclusione delle indagini e dell’eventuale successivo atto di deferimento nel termine che vorrà all’uopo assegnare». All’udienza innanzi a questa Corte sono intervenuti l’avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale e l’avv. Michele Cozzone, in difesa dei deferiti. Il rappresentante della Procura federale ha illustrato le ragioni del reclamo, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni, in via gradata, già nello stesso formulate. Il difensore dei deferiti ha evidenziato che il numero di fax al quale la Procura federale ha trasmesso la Comunicazione di conclusione delle indagini è quello di un dirigente del settore giovanile della società S.S. Ischia Isola Verde s.r.l. e, pertanto, la notificazione non può reputarsi efficace, non essendo stata effettuata al recapito telefax indicato nel foglio di censimento. Del resto, l’errore nella notificazione sarebbe confermato dalla circostanza che la stessa Procura federale ha, successivamente, trasmesso l’atto di deferimento al numero di fax indicato nel predetto foglio di censimento. Il difensore dei deferiti ha, poi, depositato, chiedendone l’acquisizione, relazione di consulenza tecnica dalla quale si evincerebbe il malfunzionamento dello strumento fax cui è stata indirizzata la predetta Comunicazione e la mancata stampa della stessa. Conclude, quindi, la difesa dei deferiti, chiedendo il rigetto del ricorso della Procura federale e la conferma della pronuncia del Tribunale federale nazionale. In ordine alla suddetta produzione il rappresentante della Procura federale ha eccepito la tardività, osservando come, in ogni caso, dalla relazione di consulenza tecnica di cui trattasi si evincerebbe soltanto che lo strumento fax in questione fosse guasto al momento della consegna al perito. La Corte ha acquisito, ai fini della valutazione di ammissibilità, il documento prodotto dalla difesa dei deferiti. All’esito della camera di consiglio la Corte federale di appello ha adottato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti MOTIVI In via preliminare, sciogliendo la relativa riserva assunta nel corso dell’udienza dibattimentale, il Collegio ritiene ammissibile la produzione della consulenza tecnica di parte effettuata dai deferiti e, pertanto, ne dispone l’acquisizione agli atti del procedimento. Il reclamo proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto merita accoglimento, nei termini di seguito precisati. Ai sensi della norma di cui all’art. 32, quinquies, comma 5, il Procuratore federale è, in ogni caso, «tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l’identità». È pacifico che, nel caso di specie, la Comunicazione di conclusione delle indagini è stata, con rapporto di consegna positivo, effettuata presso l’utenza fax 081/903093, ricavata dall’anagrafe federale (AS400). Orbene, il Tribunale di primo grado ha affermato che le notificazioni ai deferiti debbono essere effettuate presso il domicilio e le utenze indicate nel modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza e che, pertanto, la notificazione, nel caso di specie, effettuata presso l’utenza fax reperita nell’anagrafe informatica federale, non può ritenersi efficace. Da qui, il T.F.N. fa, poi, discendere la conseguenza della improcedibilità del deferimento. La pronuncia non può essere condivisa. Non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, in ordine alla centralità che l’ordinamento federale assegna al sistema informativo connesso ai moduli di censimento delle società affiliate. E ciò, dunque, anche in relazione alla individuazione dei recapiti presso cui effettuare le comunicazioni previste dal CGS, come correttamente affermato dal Tribunale di prime cure. Tuttavia, sotto tale profilo, anche considerato che la norma di cui all’art. 38, comma 8, CGS pone il principio della alternatività delle comunicazioni, la particolarità della fattispecie oggetto della decisione avrebbe richiesto una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 38 C.G.S. e 15 ss. N.O.I.F.. Ciò premesso su un piano generale ritiene questa Corte che, nel caso di specie, la Procura Federale, ha comunque adottato un mezzo di comunicazione (dell’avviso di conclusione delle indagini) concretamente idoneo a raggiungere lo scopo. In tale prospettiva occorre considerare i seguenti elementi: a) il numero dell’utenza fax presso cui è stata trasmessa la Comunicazione di conclusione delle indagini è stato ricavato dal sistema informativo di cui all’anagrafe federale che, come anche evidenziato in reclamo, è alimentato dalle informazioni inserite o fornite dalle stesse società affiliate; b) dal modulo di censimento depositato dalla società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. in data 12.09.2014 presso il Comitato regionale Campania della LND, documento acquisito dalla Procura federale in data 31.03.2015 e ritualmente prodotto in allegato al reclamo (e comunicato alla controparte, in uno ai motivi dello stesso), in forza della previsione di cui all’art. 37, comma 3, C.G.S., la suddetta utenza fax appare comunque riferibile, all’epoca della notificazione, per quanto qui interessa, alla società S.S. Ischia IsolaVerde S.r.l., seppur indicata, nel ridetto foglio di censimento della stagione sportiva 2014/2015, in relazione all’attività giovanile della stessa predetta società. La medesima S.S. Ischia Isola Verde s.r.l., del resto, ha ammesso la riferibilità alla società dell’utenza fax, pur rappresentando che la stessa utenza era assegnata al dirigente delle squadre giovanili e non alla prima squadra o al sig. Iodice o alla legale rappresentanza della società medesima; c) la Procura Federale ha dato dimostrazione di aver effettuato, con esito positivo (v. rapporto di consegna in atti), la trasmissione della Comunicazione di cui trattasi all’utenza fax di cui si è detto; per contro, i deferiti non hanno dato prova del mancato ricevimento della suddetta Comunicazione. Sotto tale profilo, infatti, nulla prova la perizia di parte prodotta dalla difesa dei deferiti, nella quale, individuato l’apparato da analizzare e dato atto che la relativa periferica è stata consegnata, per l’esame peritale, in data 24.4.2015, si osserva che «il tabulato dell’apparato riporta solo lo stato delle ultime 30 chiamate dette “transazioni” alias chiamate in transito». Pertanto, prosegue il consulente, «essendo stato consegnato l’apparato in data 24/04/2015 il registro può essere sfogliato a ritroso fino alla data del 19/03/2015 ore 10.48 prima riga del report riportato in allegato 1» e, di conseguenza, «nessuna altra informazione può essere attinta dal dispositivo» e, segnatamente, «nulla si può rilevare circa le chiamate in transito alla data del 20/02/2015, così come nulla si può dire circa la stampa di eventuali fax transitati in tale data». Occorre, per completezza espositiva, dare atto come il consulente, poi, aggiunga che “appare” verosimile che la multifunzione non abbia stampato l’atto di cui trattasi «per la cronica carenza funzionale». La predetta considerazione, tuttavia, appare frutto di una impressione valutativa personale, comunque, priva del necessario rigore scientifico. Del resto, come noto, sotto tale angolo visuale, la produzione degli effetti connessi alla notifica si realizza con le formalità di legge, rimanendo irrilevante la conoscenza effettiva dell’atto consegnato. Orbene, i suddetti convergenti elementi, nel loro insieme unitario valutati, fanno ritenere, anche in forza della disposizione di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. (secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato) e del principio giurisprudenziale in forza del quale la nullità non può essere dichiarata se per effetto della notifica, ancorché irregolarmente eseguita, l’atto è stato comunque portato a conoscenza del destinatario, che la comunicazione oggetto del presente procedimento abbia comunque raggiunto lo scopo e la modalità di trasmissione eccezionalmente utilizzata non appare lesiva (lo si ribadisce, avuto speciale riguardo alla particolarità della fattispecie, come connotata dalle circostanze sopra indicate) del diritto di difesa in generale garantito dai principi del giusto processo cui si informa il vigente codice di giustizia sportiva. Del resto, occorre tenere presente che quello della strumentalità delle forme è un principio generale del processo civile e che, in forza di questo, la forma non è mai fine a se stessa, ma funzionale, appunto, al raggiungimento di uno scopo, che, una volta conseguito, ostacola la dichiarazione di nullità. Per l’effetto, alla luce del principio del legittimo affidamento (che, come di recente ricordato dalla stessa Corte Costituzionale – sentenza 31 marzo 2015, n. 56 – trova anche copertura costituzionale nell’art. 3) e di quello di conservazione degli atti procedimentali in relazione ai quali possa ragionevolmente ritenersi raggiunto lo scopo dall’Ordinamento ai medesimi assegnato, questa C.F.A. ritiene che la trasmissione della Comunicazione di conclusione delle indagini di cui trattasi possa, nel caso di specie, ritenersi essere stata effettuata in modo efficace. Per completezza espositiva questo Collegio non può non rilevare, come, anche laddove fosse stato possibile condividere le conclusioni del Tribunale di primo grado in ordine alla inefficacia della notificazione della Comunicazione di conclusione delle indagini, la relativa pronuncia, qui annullata, non esplicita l’iter argomentativo (e le sottese ragioni giuridiche) che hanno condotto alla scelta della sanzione della improcedibilità quale effetto del ritenuto vizio di notifica. Avrebbe dovuto, sotto tale profilo, il T.F.N., analiticamente indicare il tessuto normativo che legittima una pronuncia in tal senso, anche avuto riguardo alle disposizioni del codice di rito civile in tema di nullità degli atti processuali, in generale, e delle notificazioni, in particolare, anche atteso che non si versa, comunque, in ipotesi di incertezza assoluta del recapito presso cui la trasmissione della Comunicazione di cui trattasi è stata effettuata. In altri termini, questo Collegio ritiene che, il difetto di una disciplina che espressamente regolamenti la fattispecie delle conseguenze dell’omessa comunicazione all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini e, dunque, il possibile vuoto normativo sul punto, avrebbe richiesto una puntuale e dettagliata argomentazione delle ragioni in base alle quali si è ritenuto poter applicare la sanzione della improcedibilità (e non, ad esempio, di quella della mera irregolarità o di quella più grave della nullità). Per tutte le suddette ragioni, la C.F.A., visto l’art. 37, comma 4, ult. periodo, secondo cui «La Corte federale di appello, […] Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito», annulla la decisione del Tribunale federale nazionale oggetto del gravame proposto dalla Procura federale e, per l’effetto, rimette gli atti allo stesso predetto T.F.N., Giudice di primo grado, affinché proceda all’esame del merito. Per questi motivi la C.F.A. visto l’art. 37, comma 6 ultima parte C.G.S., ritenuta insussistente, per le ragioni che si indicheranno in motivazione, la dichiarata improcedibilità, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice di primo grado per l’esame del merito.
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