F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) La società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD, con il ricorso in epigrafe indicato propone opposizione al provvedimento disciplinare, irrogato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, della sanzione dell’ammenda di € 2.000.00 relativamente all’incontro di Campionato di Serie D Girone H della 16 giornata di andata del 21.12.2014 tra la A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD contro la Fidelis Andria. Tale provvedimento era motivato dal fatto che sostenitori del Bisceglie 1913 “hanno fatto esplodere 4 randi nel loro settore e un petardo sulla pista di atletica e per aver 2 sostenitori entrati sulla pista di atletica per contestare i propri calciatori”. Questa Corte presa in esame il referto arbitrale le motivazioni del ricorso nonché altri precedenti similari decide di ridurre l’ammenda ad € 1.500,00. 3 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), riduce l’ammenda ad € 1,500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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