F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B – decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. Tale decisione è stata assunta “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti” Avverso tale provvedimento la Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con atto del 7.4.2015, chiedendo “ a) in via principale: annullare e/o revocare la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta in prime cure all’odierna istante; b) in via estremamente subordinata, ridurre congruamente e sensibilmente la sanzione di € 1.500,00 inflitta in primo grado alla Virtus Lanciano 1924 S.r.l.”. La censura è parzialmente fondata. All’esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 17.4.2015 la Corte, dopo aver ascoltato l’arbitro, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, avendo ritenuto incongruente la sanzione inflitta alla Virtus Lanciano 1924 S.r.l., soltanto rispetto all’importo. 3 Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti) ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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