F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEBRAN FABIO SEGUITO GARA CALCIO COMO/BASSANO VIRTUS DELL’1.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEBRAN FABIO SEGUITO GARA CALCIO COMO/BASSANO VIRTUS DELL’1.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015)
La Calcio Como S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 179 del 3.4.2015) all’esito della gara svoltasi tra Calcio Como/Bassano Virtus il giorno 1 aprile 2015, con la quale al calciatore Lebran Fabio è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Il Giudice Sportivo poneva a fondamento della propria decisione il comportamento offensivo tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro al termine della gara nonché l’espressione blasfema utilizzata dal medesimo nella stessa circostanza, così come emergeva dal rapporto del Commissario di campo nonché dalla comunicazione al Procuratore federale effettuata dal collaboratore della medesima Procura in data 1 aprile 2015. A sostegno del proprio ricorso, la Calcio Como S.r.l. evidenziava, in primo luogo, l’inesistenza dell’espressione blasfema, non riferita nel referto arbitrale (al quale l’art. 35 C.G.S. attribuisce valore di fede privilegiata); presumibilmente, ad avviso della ricorrente società, l’espressione era stata pronunciata da altri calciatori presenti ai fatti. In secondo luogo, rilevava la non offensività dell’espressione utilizzata (“incapace”), espressione che, seppur irrispettosa, non appariva, ad avviso della ricorrente, idonea a ledere la dignità ed il decoro del direttore di gara. In ogni caso, rilevava che, conformemente a precedenti decisioni, le due espressioni (quella offensiva e quella blasfema) ove pure fossero state entrambe pronunciate, andrebbero valutate come unite dal vincolo della continuità, così da costituire un unicum fenomenologico e non due fatti separati, da sanzionare in misura minore rispetto alla somma delle due sanzioni. Infine, in considerazione della tensione e della concitazione del momento in cui le espressioni erano state pronunciate (al termine della gara) e del luogo in cui erano avvenuti i fatti (negli spogliatoi, lontano dal pubblico), chiedeva una riduzione della sanzione ad una ovvero a due giornate di squalifica. Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo, ai sensi dell’art. 35, comma 1.3, limitatamente a determinati fatti (tra i quali sono compresi quelli concernenti l’uso di espressione blasfema), ove non visti dall’arbitro, il Procuratore fa pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione. Pertanto, la medesima norma consente, in tali casi, l’utilizzo di tale segnalazione come documento probatorio integrativo del referto arbitrale. Nel caso di specie, la prova dell’utilizzo dell’espressione blasfema emerge sia dal rapporto del Commissario di campo sia dalla comunicazione al Procuratore federale effettuata dal collaboratore della medesima Procura in data 1 aprile 2015. In secondo luogo, non vi è dubbio che l’espressione utilizzata, rafforzata dall’espressione blasfema che la accompagnava, risulti non solo irrispettosa bensì idonea a ledere la dignità ed il decoro del direttore di gara. Infine, pur volendo valutare il rapporto di continuità tra le due espressioni utilizzate (quella offensiva e quella blasfema), conformemente al citato precedente giurisprudenziale (cfr. Com. Uff. n. 242/CGF del 25 marzo 2014), non può non rilevarsi la particolare offensività dell’espressione usata nella presente fattispecie (“incapace! Sei un incapace”), rivolta al solo direttore di gara, rispetto a quella utilizzata nel citato precedente che, seppure rivolta al solo assistente arbitrale, veniva riferita impersonalmente a tutti i soggetti intervenuti nella gestione della gara (“siete scandalosi”). 4 Infine, la circostanza che i fatti siano avvenuti al termine della gara e, quindi, al di fuori della concitazione che caratterizza la stessa, costituisce una circostanza aggravante quanto meno equivalente alle asserite circostanze attenuanti. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como S.r.l. di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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