F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING APRICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. NICOLA DI LULLO SEGUITO GARA ISCHITELLA CALCIO/ASD SPORTING APRICENA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia – Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING APRICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. NICOLA DI LULLO SEGUITO GARA ISCHITELLA CALCIO/ASD SPORTING APRICENA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia - Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 49 del 30.4.2015 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale respingeva il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sporting Apricena avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2015 applicata dal Giudice Sportivo (giusta provvedimento reso con Com. Uff. n. 45 del 16.4.2015) nei confronti del sig. Nicola Di Lullo, dirigente della reclamante. Tanto in ragione delle condotte poste in essere dal predetto dirigente nel corso della gara tra la società Ischitella e la società A.S.D. Sporting Apricena disputata il 12.4.2015 e così descritte nel referto del direttore di gara “ al 33° del 1° tempo veniva allontanato dalla panchina il sig. Di Lullo Nicola, massaggiatore della squadra Sporting Apricena, perchè dopo essere stato già ripreso dal sottoscritto per proteste, continuava nella manifestazione della sua disapprovazione del mio operato con proteste urlate a gran voce “arbitro ma che fai! Stai facendo di tutto!! Apri gli occhi!! Sei un deficiente!” Dopo l’espulsione entrava per circa un metro in campo, superando la linea laterale, continuando ad urlare e gesticolando con le braccia “Ma tu sei proprio un coglione! Ma chi ti credi di essere, domani ti faccio vedere io! Domani chiamo in F.I.G.C. chi conosco io e ti faccio vedere, tu non arbitri più! Ma sto cretino! coglione!”. Successivamente si allontanava...”. Avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, confermativa di quella assunta in prime cure, ha interposto reclamo la società A.S.D. Sporting Apricena, all’uopo eccependo la nullità del provvedimento impugnato siccome non supportato da conferente motivazione e contestando, quanto al merito, la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per una sua parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione. Il reclamo va dichiarato inammissibile siccome spiegato avverso una decisione di secondo grado. La reclamante attraverso il mezzo qui in rilievo ha, infatti, introdotto, del tutto irritualmente, un terzo grado di giudizio di merito non previsto dall’ordinamento federale. Sul punto, e come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il procedimento contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva è strutturato su un doppio grado di giurisdizione e, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi, in prime cure, davanti al Giudice Sportivo ed, in sede di gravame, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, di talchè a questo Collegio resta interdetta ogni possibilità di ulteriore sindacato (cfr. C.S.A. IIIa SEZIONE Com. Uff. n. 029/CS (2014/2015). Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va dichiarato inammissibile e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sporting Apricena di Apricena (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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