F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI PAOLA (socio e consigliere di amministrazione della Società ACR Messina Srl) – (nota n. 9616/486 pf14-15/GR/mg del 28.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI PAOLA (socio e consigliere di amministrazione della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 9616/486 pf14-15/GR/mg del 28.4.2015). La Procura Federale con atto del 28 aprile 2015 ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Francesco Di Paola, quale socio della ACR Messina Srl e dal 25 giugno 2013 al 25 febbraio 2014 già consigliere della stessa, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 6 comma 1 CGS per essere il titolare della ditta individuale DPL Group Di Paola Francesco, esercente dal 26 novembre 2013 l’attività di acquisizione di scommesse sui risultati di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e per avere accettato a fini di lucro scommesse sugli eventi indicati. Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la procura Federale, la quale ha chiesto accogliersi il deferimento ed applicarsi al deferito la duplice sanzione della inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila). Il Sig. Francesco Di Paola non ha presentato memorie, né ha chiesto di essere sentito. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. In sede di audizione innanzi l’Organo inquirente, il Sig. Francesco Di Paola ha dichiarato di aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Società ACR Messina e di non farne più parte; di possedere nell’attualità il 20% delle quote societarie della ACR Messina; di essere il titolare della licenza relativa al punto gioco sportivo o scommesse indicato con il numero 5287 ed ubicato all’interno di un centro commerciale sito in località S. Giovanni La Punta in provincia di Catania, “dove – dichiarazione testuale del Di Paola – alcuni miei preposti (dipendenti) accettano le scommesse su tutti gli sport ed avvenimenti virtuali. Evidenzio – ha aggiunto nella circostanza il Di Paola – che in caso di vincita di una scommessa il banco sono io. Tengo a puntualizzare che il nostro Corner di Cartoleria spesso e volentieri chiude gli avvenimenti delle serie inferiori alla B alcuni giorni prima degli eventi. Non mi occupo di scommesse estere in quanto ho una regolare licenza nazionale”. È sostanzialmente emerso dagli atti di indagine che il Di Paola ha ricoperto il ruolo di consigliere della Società ACR Messina dal 25 giugno 2013 al 25 febbraio 2014 (data delle dimissioni ratificate dal CdA della Società), che detiene un numero di quote pari al 20% del capitale sociale di detta Società, che è nel contempo titolare dal 26 novembre 2013 della licenza n. 5287 (codice diritto) relativa al corner di cartoleria di sua proprietà ubicato all’interno del centro commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, inserito all’interno del concessionario Domus Bet Srl (codice concessione n. 4075), autorizzato dall’AAMS (Agenzia Dogane e Monopoli), dove i suoi dipendenti accettano le scommesse su tutti gli sport ed avvertimenti locali e dove è lui il banco. In questo contesto appare evidente in capo al Sig. Francesco Di Paola la violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS recante norme sul divieto di scommesse, per cui il deferimento deve essere accolto, unitamente alle sanzioni che sono state richieste e che costituiscono la pena di natura edittale prevista dal comma terzo di detto articolo. Va evidenziato che la Società ACR Messina, incolpata per il fatto ascritto al proprio socio ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS (responsabilità oggettiva), ha patteggiato la pena con la sanzione dell’ammenda di € 16.666,00. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Francesco Di Paola, nella sua accertata qualità di socio della ACR Messina Srl, la duplice sanzione della inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
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