F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE – (nota n. 10655/373 pf14-15 DP/fda del 19.5.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 10655/373 pf14-15 DP/fda del 19.5.2015). La Procura Federale, con tre distinti atti, datati 12 e 19 maggio 2015, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Raffaele Riccio, quale Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile e la stessa Società ASD Napoli Calcio Femminile per violazione quanto al primo dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF e dell’art. 8 commi 9 e 10 CGS, quanto alla seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS del comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Era accaduto che la Società ASD Napoli Calcio Femminile non aveva ottemperato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione alle decisioni della Commissione Accordi Economici della LND, che aveva riconosciuto alle calciatrici ricorrenti Valentina Giacinti € 4.300,00 (decisione CAE del 23 aprile 2014, confermata dalla Commissione Vertenze Economiche del 30 luglio successivo, con ulteriore condanna della reclamante Società ASD Napoli Calcio Femminile alle spese del procedimento per € 700,00 oltre accessori), Roberta Giuliano € 3.500,00 (decisione CAE del 20 maggio 2014, confermata dalla Commissione Vertenze Economiche del 30 luglio successivo, con ulteriore condanna della reclamante Società ASD Napoli Calcio Femminile alle spese del procedimento per € 700,00 oltre accessori), Veronica Privitera € 1.600,00 (decisione CAE del 25 giugno 2014, confermata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche del 9 ottobre successivo con ulteriore condanna della reclamante Società ASD Napoli Calcio Femminile alle spese del procedimento per € 700,00 oltre accessori). In tutti e tre i casi la Società ASD Napoli Calcio Femminile non aveva pagato alle calciatrici il saldo degli accordi economici afferenti la stagione sportiva 2012/2013, così provocando i ricorsi delle dirette interessate. Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento dei tre distinti deferimenti e l’applicazione per ogni deferimento, separatamente considerato, delle seguenti sanzioni: inibizione a carico del Sig. Raffaele Riccio di mesi 6 (mesi) per un totale di mesi 18 (diciotto); penalizzazione a carico della Società ASD Napoli Calcio Femminile di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per un totale di punti 3 (tre) ed ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento) per un totale di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento). I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere ascoltati. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare osserva quanto segue. Appare opportuna la riunione dei tre deferimenti per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di identiche violazioni, conseguenti ad altrettanto identiche fattispecie. Nel merito, le violazioni che sono state ascritte ai deferiti risultano documentalmente provate. Più in particolare, sono state allegate agli atti, oltre al testo delle decisioni della CAE, della CVE e della Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, le comunicazioni delle dette decisioni inviate alla Società ASD Napoli Calcio Femminile e da quest’ultima ricevute, nonché le note dell’AIC e del Dipartimento Calcio Femminile, a mezzo delle quali veniva segnalato il mancato adempimento della Società ASD Napoli Calcio Femminile, peraltro denunciato dalle stesse calciatrici. Non vi è nel contempo prova che la Società ASD Napoli Calcio Femminile abbia estinto il proprio debito. Il deferimento, unitariamente considerato, deve essere pertanto accolto, con riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che vanno limitate a mesi 10 (dieci) di inibizione a carico del Presidente della ASD Napoli Calcio Femminile Sig. Raffaele Riccio ed a punti 2 (due) di penalizzazione in classifica a carico della Società ASD Napoli Calcio Femminile, da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva 2015/2016. Nulla a titolo di ammenda, perché la corrispondente sanzione non è prevista dall’art. 8 comma 9 CGS. P.Q.M. dispone la riunione per connessione dei tre deferimenti; accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Raffaele Riccio, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile, l’inibizione di mesi 10 (dieci) ed alla Società ASD Napoli Calcio Femminile la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva 2015/2016.
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