COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 15/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C.D. PALOMBARO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE AL CALCIATORE CAROSELLA PASQUALE) ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / ELICESE, DISPUTATA IL 7.6.15 PER IL CAMPIONATO PLAY – OFF DI I CATEGORIA, (C.U. n° 65 DEL 9.6.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 15/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C.D. PALOMBARO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE AL CALCIATORE CAROSELLA PASQUALE) ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / ELICESE, DISPUTATA IL 7.6.15 PER IL CAMPIONATO PLAY – OFF DI I CATEGORIA, (C.U. n° 65 DEL 9.6.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.C.D. Palombaro ha impugnato le decisioni di cui in epigrafe, chiedendo convalidarsi il risultato conseguito sul campo ovvero, in subordine, disporsi la ripetizione della gara, nonché revocarsi la squalifica inflitta al calciatore Carosella Pasquale. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’illegittimità della decisione adottata dal primo giudice, posto che non si sarebbero verificati fatti tali da dovere indurre il direttore di gara a sospendere l’incontro, mentre quest’ultimo non avrebbe adottato i poteri di cui avrebbe potuto disporre per poterla utilmente portare a termine; mentre, per quanto concerne il calciatore, lo stesso sarebbe risultato estraneo ai fatti contestati. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, pur precisando che, in realtà, dagli spalti erano state lanciate due bottigliette in plastica che, però, non avevano raggiunto il terreno di gioco. Ha, altresì, precisato, che alcuni calciatori di entrambe le squadre (e, quindi, anche quelli del Palombaro che non avrebbero dovuto avere interesse in tal senso) avevano partecipato attivamente, anche se dall’interno del campo, alla rissa che era scoppiata sulle tribune, rivolgendo anche sputi sul pubblico, mentre un palo della recinzione era stato anche divelto, con pregiudizio per la stabilità della stessa rete di recinzione e, quindi, della sicurezza dell’impianto e di tutti i partecipanti alla gara. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, non solo ha confermato gli originari riferimenti, ma ha ribadito, senza ombra di dubbio, che vi è stata la partecipazione da parte di alcuni calciatori di entrambe le squadre agli episodi che stavano accadendo sugli spalti, indirizzando anche sputi contro il pubblico. Gli stessi, peraltro, sono rimasti indifferenti agli inviti a riprendere il gioco loro rivolti, sia dallo stesso arbitro, che dai loro capitani. Nel frattempo, era stato divelto un palo della rete di recinzione che provocava l’ondeggiamento della rete, con grave pregiudizio della sicurezza pubblica e della stessa incolumità dei partecipanti alla gara. Vi è, inoltre, da aggiungere che l’assoluta mancanza di Forza Pubblica, ha fondatamente indotto il direttore di gara a ritenere insussistenti le condizioni per poterla portare a termine, anche in considerazione del fatto che lo stesso aveva posto in essere tutte quelle attività che avrebbe dovuto compiere a norma di regolamento per poterla concludere. Tale versione dei fatti, che verosimilmente può contrastare con quella fornita dalla società appellante, deve essere considerata fonte di prova privilegiata a norma della più consolidata giurisprudenza in tema di giustizia sportiva. Alla luce di tali considerazioni la decisione del primo Giudice deve essere confermata quanto all’esito della gara; quanto, invece, alla decisione relativa alla squalifica del calciatore Carosella, la stessa deve essere ugualmente confermata, in quanto congrua ed adeguata, sul presupposto che lo stesso direttore di gara ha ribadito la fondatezza dei fatti che sono stati allo stesso calciatore addebitati. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone trasmettersi la copia della presente decisione alle società interessate.
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