COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEDIMEZZO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN MARTINO SULLA MARRUCINA / COLLEDIMEZZO, DISPUTATA IL 10/5/15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GARA DI PLAY – OFF GIRONE “F” (C.U. N°61 DEL 14.5.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEDIMEZZO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN MARTINO SULLA MARRUCINA / COLLEDIMEZZO, DISPUTATA IL 10/5/15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GARA DI PLAY – OFF GIRONE “F” (C.U. N°61 DEL 14.5.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Colledimezzo ha impugnato e chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria, adottata dal G.S. per avere, propri sostenitori, introdotto e utilizzato durante il secondo tempo materiale pirotecnico senza causare conseguenze. La società appellante ha dedotto l'insussistenza del fatto, in quanto i fumogeni erano dei colori sociali della società ospitante e, in ogni caso, non esiste prova della eventuale responsabilità dei propri sostenitori nella commissione dei fatti sanzionati.Osserva la Corte che l’appello è fondato e merita accoglimento, in quanto l’arbitro della gara, nel proprio supplemento di rapporto, ha dato atto di un errore di battitura nella stesura del rapporto di gara, con la conseguenza che gli autori del comportamento sanzionato sono stati chiaramente individuati nei sostenitori della squadra ospitante, ovvero la società San Martino sulla Marrucina, onde, alla luce di tale precisazione, questa Corte non può che annullare la decisione impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al G.S. per gli adempimenti di conseguenza. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di accogliere l’appello e, per l’effetto, di annullare la sanzione impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al G.S. per i conseguenti adempimenti, nonché l’accredito della tassa d’appello, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it