COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MARRA LUCA (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000), AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 10.5.2020 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI SANGRO / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 10.5.15 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 61 DEL 14.5.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MARRA LUCA (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000), AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 10.5.2020 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI SANGRO / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 10.5.15 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 61 DEL 14.5.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Marra Luca, ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe, inflitta dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Al minuto 42' del secondo tempo, il calciatore Marra Luca della Soc. Castello 2000 veniva espulso dal campo per aver protestato in maniera particolarmente smodata nei confronti dell'Assistente Arbitrale. Lo stesso all'atto della notifica del provvedimento di espulsione da parte dell'Arbitro, rivolgeva pesanti offese e minacce all'indirizzo di questi e lo colpiva con una violenta testata sul volto all'altezza dello zigomo, procurandogli forte dolore e giramenti di testa; successivamente tentava di colpirlo anche con dei pugni, non riuscendo nel proprio intento grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. L'episodio determinava un forte clima di tensione tra i dirigenti e i calciatori di entrambe le squadre, mentre l'arbitro a causa del colpo ricevuto, non era più nelle condizioni psicofisiche per portare a termine l'incontro che, pertanto, provvedeva a sospendere definitivamente sul risultato di 2 a 1 a favore della Soc. Val di Sangro. Dopo la gara, l'arbitro era costretto a recarsi presso il P.S. dell'Ospedale di Atessa dove gli veniva diagnosticato un"trauma cranico non commotivo, cervicalgia post-traumatica" con prognosi di 8 gg s.c. …. “. L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione, di non avere mai ingiuriato l’arbitro e, quanto all’episodio più grave contestato, di non avere mai avuto intenzione di usare violenza nei suoi confronti. Sul punto ha precisato di avere colpito il direttore di gara solo per effetto della ressa creatasi alle sue spalla alla notifica del provvedimento di espulsione. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara, unitamente al suo assistente, hanno riferito la volontarietà del gesto da parte del calciatore. Tale comportamento deve essere valutato gravemente violento, anche alla luce della documentazione medico – sanitaria in atti, da cui è dato evincere un ematoma sottocutaneo frontale sinistro, che conferma anche la dinamica dei fatti riferita dal direttore di gara e dal suo assistente, nonché una diagnosi di trauma cranico non commotivo e cervicalgia post – traumatica, con prescrizione di collare cervicale. Da ciò consegue l’integrale conferma della decisione impugnata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, segnalando l’inconferenza della giurisprudenza citata nell’atto d’appello, con particolare riferimento a quella adottata dal questa Corte, poiché in quel caso specifico, il gesto era stato qualificato come protesta particolarmente smodata e non come deliberato atto di violenza, come nel caso che ci occupa. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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