COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASALANGUIDA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 26.4.16 AL DIRIGENTE SANTOVITO SIMONE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALANGUIDA / LENTELLA, DISPUTATA IL 26.4.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°40 DEL 30.4.15 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASALANGUIDA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 26.4.16 AL DIRIGENTE SANTOVITO SIMONE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALANGUIDA / LENTELLA, DISPUTATA IL 26.4.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°40 DEL 30.4.15 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Polisportiva Casalanguida ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al dirigente Santovito Simone perché, allontanato dal campo al 46° del II tempo dopo l’espulsione di un calciatore della propria compagine, entrava in campo e con una stampella colpiva l’arbitro alla schiena, causandogli dolore. La società appellante ha riconosciuto giusta, ma eccessiva l’inibizione, poiché il gesto sanzionato è stato inconscio, istintivo, adottato in buona fede e senza ponderazione della sua gravità. In ogni caso, non avrebbe provocato conseguenze al direttore di gara, il quale, infatti, portava a termine l’incontro. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara, nel suo supplemento di rapporto, ha precisato che il Santovito, in possesso di due stampelle in quanto infortunato, gli si avvicinava e con una faceva perno per non cadere e, con l’altra, lo colpiva con forza in modo violento alla schiena causandogli forte dolore. Inoltre, decideva di non sospendere la gara, per il solo motivo che mancavano due minuti alla fine. Ne segue che la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, poiché equamente commisurata alla gravità dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it