COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.132 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.166 del 21.5.2015 (squalifica del calciatore CORIGLIANO Christian fino al 30.12.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.132 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.166 del 21.5.2015 (squalifica del calciatore CORIGLIANO Christian fino al 30.12.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante, che ha insistito per l'annullamento o la riduzione della squalifica; ritenuto che l'utilizzo dei filmati allegati non è ammissibile come mezzo di prova poiché, a norma dell'art.35 del C.G.S., oltre a dover offrire piena garanzia tecnico documentale, sono ammessi esclusivamente qualora servano a dimostrare che il calciatore sanzionato è soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, mentre nella specie la reclamante ne chiede l'utilizzo al fine di una diversa ricostruzione del fatto; ritenuto che i comportamenti addebitati al calciatore Corigliano Christian, concordemente descritti dal direttore di gara e dal commissario di campo, sono avvenuti in parte durante la gara e immediatamente dopo il provvedimento di espulsione e in parte a fine gara, in un momento in cui la stessa società reclamante ha dichiarato di non essere in grado di riferire gli accadimenti; considerato che l’entità della sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti accertati; P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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