COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO Nr.136 della Società A.S.D. BUSSOLAVIS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.93 SGS del 4.6.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Esperanza Catanzaro – Bussolavis del 26.5.2015, Categoria Giovanissimi Fase Finale – ammenda di euro 80,00, squalifiche: calciatore capitano ASD Bussolavis IAPELLO Andrea per TRE gare effettive, calciatore VONELLA Leonardo fino al 15 FEBBRAIO 2016, allenatore RIGA Pasquale fino al 15 GENNAIO 2016, dirigente accompagnatore ufficiale BURDINO Salvatore fino al 15 DICEMBRE 2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO Nr.136 della Società A.S.D. BUSSOLAVIS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.93 SGS del 4.6.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Esperanza Catanzaro – Bussolavis del 26.5.2015, Categoria Giovanissimi Fase Finale - ammenda di euro 80,00, squalifiche: calciatore capitano ASD Bussolavis IAPELLO Andrea per TRE gare effettive, calciatore VONELLA Leonardo fino al 15 FEBBRAIO 2016, allenatore RIGA Pasquale fino al 15 GENNAIO 2016, dirigente accompagnatore ufficiale BURDINO Salvatore fino al 15 DICEMBRE 2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società impugna la delibera del giudice di primo grado che ha sanzionato con le pene in epigrafe i comportamenti dei tesserati (dirigenti, allenatore e calciatori) del Bussolavis che hanno determinato la sospensione della gara Esperanza Catanzaro – Bussolavis valevole per la finale provinciale categoria Giovanissimi, sostenendo che i fatti che ne sono stai posti a fondamento non si sono verificati o comunque non erano di gravità tale da legittimare la decisione dell’arbitro di sospendere la gara e di quella del giudice di decretare la punizione sportiva e le consequenziali squalifiche. In via preliminare va affermato che il reclamo, nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della gara, è inammissibile. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 12.1.2015, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 15.1.2015 del Comitato Regionale Calabria, ha introdotto termini abbreviati per i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, anche per i Campionati Giovanissimi- fase finale, fissandoli in un giorno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti che si intendono impugnare. Tale statuizione non è stata rispettata in quanto la reclamante ha fatto pervenire il reclamo il 9 giugno 2015, cinque giorni dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.93 effettuata il 4 giugno 2015. Passando alle squalifiche si afferma che i fatti che ne rappresentano origine non possono essere contestati in quanto narrati in maniera puntuale e circostanziata dall’arbitro nel rapporto di gara e confermati con altrettanta precisione nel supplemento di rapporto e nell’audizione a chiarimenti davanti al Giudice Sportivo. Tuttavia - anche tenuto conto del periodo di interruzione estiva dell’attività federale e del disvalore morale di comportamenti tenuti durante una gara di “giovanissimi”– si ritiene che le sanzioni stesse vadano rimodulate per come segue: la squalifica del calciatore Vonella Leonardo va ridotta a tutto il 31 dicembre 2015; quella del capitano Iapello Andrea a due giornate; quella dell’allenatore Riga Pasquale fino al 31 dicembre 2015; quella del dirigente Burdino Salvatorea tutto il 30 novembre 2015. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara - categoria Giovanissimi Provinciali Fase Finale - Esperanza Catanzaro – Bussolavis del 26.5.2015. Riduce le squalifiche per come segue: -calciatore VONELLA Leonardo al 31 DICEMBRE 2015; -capitano IAPELLO Andrea a DUE giornate; -allenatore RIGA Pasquale al 31 DICEMBRE 2015; -dirigente BURDINO Salvatore al 30 NOVEMBRE 2015. Rigetta nel resto. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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