COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 11 Giugno 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 122. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA MADDALONI C5 / LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 10.01.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 140 del 11 Giugno 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
122. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA MADDALONI C5 / LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 10.01.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 27 aprile 2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; preso atto, benché ritualmente convocata, dell’assenza della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Cmpania, n. 74 del 29.01.2015, pag. 1472), con la quale è stata inflitta, a carico della reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, con quella accessoria pecuniaria di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia, oltre al punto di penalizzazione. L’atto d’impugnazione non può trovare favorevole accoglimento. Dall’istruttoria espletata e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, in sede di audizione presso questa Corte, il direttore di gara ha ribadito, come già riportato nel proprio referto di gara, in modo chiaro ed inequivocabile, che la società reclamante ha deliberatamente ritenuto di non continuare la gara, benché, a parere dell’arbitro, vi fossero le condizioni ed i presupposti per proseguirla. Pertanto la decisione del primo Giudice appare, a questo Collegio, equa e proporzionata, in rapporto ai fatti contestati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Leoni Futsal Club Acerra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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