COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 11 Giugno 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 123. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LUSCIANO – GARA LUSCIANO / ATLETICO AVERSA DEL 15.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 11 Giugno 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 123. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LUSCIANO – GARA LUSCIANO / ATLETICO AVERSA DEL 15.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentite, nelle persone degli assistenti legali, le due società, che avevano presentato regolare richiesta di audizione; letti il reclamo della società Lusciano e le rituali controdeduzioni della società Atletico Aversa, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Atletico Aversa ha chiesto che venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società controparte, in relazione alla gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della società Lusciano, sig. Siro Antonio, utilizzato effettivamente nella gara in esame. Con una prima decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 30 del 5.03.2015 pag. 835, il Giudice Sportivo Territorialeha respinto il reclamo, sul presupposto del regolare tesseramento. Verificata, nei giorni immediatamente successivi, l’erroneità di tale presupposto, lo stesso Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della già nominata Delegazione di Caserta, n. 31 del 12.03.2015 pag. 881, ha revocato la precedente decisione ed ha accolto il reclamo, in quanto il calciatore suddetto risultava già tesserato per altra società, infliggendo: a) alla società Lusciano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 50,00; b) al sig. Siro la squalifica fino al 31 dicembre 2015. La decisione è stata impugnata dalla società Lusciano, con atto regolarmente inviato alla controparte, Atletico Aversa. Quest’ultima faceva pervenire controdeduzioni, trasmesse anche alla reclamante, la quale ne eccepiva l’inammissibilità, assumendo che le stesse non erano state inviate al domicilio eletto nel reclamo, ma ad altro indirizzo. La Corte, preso atto che effettivamente la reclamante aveva eletto domicilio presso il suo legale, rileva, peraltro, che le controdeduzioni della società Atletico Aversa sono state inviate alla sede legale della società Lusciano. L’eccezione va, pertanto, respinta. Infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 8, C.G.S., la comunicazione poteva essere trasmessa, alternativamente: a) al domicilio eletto; oppure b) presso la sede della società. A questa seconda opzione ha ottemperato, avendone la facoltà riconosciuta dalla normativa di riferimento, la società Atletico Aversa. Venendo al merito della questione, deve ribadirsi che, nel caso di specie, il Giudice di prima istanza ha revocato d’ufficio la propria precedente decisione, senza averne titolo, in quanto l’autotutela è istituto proprio ed esclusivo dell’amministrazione attiva e non è ammissibile per i provvedimenti aventi natura giustiziale, quali sono quelli del Giudice Sportivo Territoriale, il cui relativo potere si consuma, una volta esercitato in relazione alla singola fattispecie, ed avverso i quali sono previsti specifici rimedi e procedimenti, regolamentati dal Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alla società Atletico Aversa, essa è stata, inconfutabilmente, indotta in errore dalla pubblicazione della delibera di revoca, innanzi segnalata, pubblicata, peraltro, allorquando essa era ancora in tempo utile per la presentazione del ricorso di secondo grado, che, del tutto evidentemente ed a fondata ragione, ha ritenuto di non dover e non poter più produrre, in ragione della decisione di revoca, più volte richiamata. Invero, come avrebbe mai potuto, la società Atletico Aversa, impugnare una decisione ad essa favorevole? Per altri aspetti, non si vede come potesse, la medesima società Atletico Aversa, impugnare la prima decisione (basata su presupposto erroneo) del Giudice di prime cure, al cospetto di una decisione di revoca, pubblicata sul Comunicato Ufficiale innanzi citato. Tanto premesso, questo Collegio, nell’annullare la decisione di revoca, in questa sede impugnata dalla società Lusciano, rimette nei termini temporali, con decorrenza dal giorno di pubblicazione della presente delibera, la società Atletico Aversa, in ordine alla presentazione del ricorso di secondo grado, avverso la prima delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Caserta. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso proposto dalla società Lusciano, disponendo l’annullamento della delibera del G.S.T. della D.P. di Caserta, di revoca della sua precedente decisione; rimette la società Atletico Aversa nei termini temporali, con decorrenza dalla pubblicazione della presente delibera sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, ai fini della presentazione del ricorso di secondo grado, avverso la decisione del G.S.T. della D.P. di Caserta, con la quale era stato respinto il reclamo di primo grado della medesima società Atletico Aversa; nulla dispone in ordine alla relativa tassa, non versata.
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