COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 124. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO / REAL PITONE DEL 28.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
124. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO / REAL PITONE DEL 28.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 33 del 5.03.2015, pag. 1158), con la quale è stata inflitta, a carico dell’allenatore, sig. Tambaro Baldassarre, la squalifica fino al 6.12.2015. L’atto di impugnazione deve essere rigettato. Preliminarmente, deve precisarsi che la richiesta di audizione dell’allenatore squalificato non è prevista, né consentita, dalla vigente normativa. Quanto al merito della vicenda, dall’istruttoria espletata e dal reclamo prodotto dalla società Villaricca Calcio non sono emersi elementi nuovi, tali da poter riformare la decisione del primo Giudice, che si presenta, peraltro, equa e proporzionata rispetto ai gravissimi atti, riportati nel referto arbitrale di gara, che costituisce, nel diritto sportivo, fonte di prova privilegiata. Deve precisarsi che l’esposizione, di cui al referto arbitrale, si appalesa estremamente chiara, non contraddittoria, né, tanto meno, lacunosa. Deve, infine, evidenziarsi che il comportamento del sig. Tambaro Baldassarre merita, a maggior ragione, censura, in funzione del ruolo di educatore da lui rivestito, quale allenatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Villaricca Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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