COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 125. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BLUE LIONS – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / BLUE LIONS DEL 7.06.2015 – PLAY-OFF – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 125. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BLUE LIONS – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / BLUE LIONS DEL 7.06.2015 – PLAY-OFF – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; letti il reclamo e l’integrazione ad esso, entrambi formalizzati nei termini temporali prescritti dalla norma sull’abbreviazione dei termini medesimi, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 140 dell’11 giugno 2015, pag. 2528), con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le partecipanti alla gara indicata in epigrafe, la perdita della gara con il punteggio di 0-3, in quanto la stessa era stata sospesa dall’arbitro per rissa tra i tesserati delle due squadre, con ammenda ed esclusione di entrambe dalla fase finale della competizione. Si rileva che non sussiste alcuna condizione per una riforma della decisione impugnata, considerato che, come riferito dal direttore di gara (le cui dichiarazioni, com’é noto, costituiscono fonte privilegiata di prova), al 16’ del primo tempo il sig. Di Prisco Angelo, tesserato per la società Cirgomme Sporting Club, bestemmiava nei confronti del calciatore della società Blue Lions, sig. Castellano Giovanni, il quale, a sua volta, gli scagliava contro una pallonata; che, successivamente, il Castellano ha anche colpito il Di Prisco con una testata, procurandogli fuoriuscita di sangue; che, contestualmente, s’è verificata una situazione di contrasto e di colluttazione tra tesserati delle due squadre (sette o otto, i quali si scambiavano spintoni e schiaffi), che, al di là della terminologia giusta per definirla e descriverla, la vicenda era indiscutibilmente idonea a determinare, da parte dell’arbitro, la sospensione della gara, con addebito delle relative responsabilità ad entrambe le società contendenti. La ricostruzione dell’arbitro, peraltro, era stata sostanzialmente confermata dai Commissari di campo presenti sul terreno di gioco. Né il direttore di gara, né i Commissari di Campo, in via specifica, hanno visto colpire alla guancia destra (successivamente, nello spogliatoio) il Castellano. Per l’esattezza, l’arbitro ha rilevato (al termine della gara, su richiesta del capitano della società reclamante) il fatto che il calciatore Castellano sanguinasse dalla guancia medesima, senza però poter indicare il momento nel quale si era verificato il gravissimo episodio. Tale pur inaudita aggressione, in ogni caso, non può configurare – in ragione dell’impossibilità di individuazione del momento in cui essa si è realizzata – il verificarsi di quei “gravi atti di intimidazione, incompatibili col regolare svolgimento della gara”, ai quali ha fatto riferimento la società reclamante, nel suo richiamato atto integrativo al reclamo. Deve aggiungersi, ai fini della ricostruzione giuridico-sportiva della vicenda, che il direttore di gara, all’atto dell’audizione presso questo Collegio, ha altresì precisato, in modo netto, che si era verificata una rissa, alla quale avevano partecipato numerosi tesserati, i quali “si scambiavano reciprocamente colpi, schiaffi e spintoni e durante la quale il Castellano ha colpito il Di Prisco con una testata”. Questo Collegio, peraltro, preso atto della denuncia alla Questura di Napoli, sottoscritta dal calciatore Castellano Giovanni e depositata, in copia, dalla società reclamante, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per i relativi accertamenti. Tanto premesso, la Corte ritiene che, alla luce della ricostruzione di quanto verificatosi, le sanzioni applicate dal Giudice di prime cure siano appropriate e congrue. Deve, infine, sottolinearsi che la società reclamante non ha prodotto la documentazione, pur preannunciata, a sostegno delle proprie tesi, precisando che la richiesta relazione di servizio non è stata rilasciata dal competente organo di Polizia Giudiziaria. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Blue Lions; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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