COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico A.S.D. PASQUALE FOGGIA-Settore Giovanile e Scolastico-Napoli Con nota 28.4.2015 n. 9606-362

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico A.S.D. PASQUALE FOGGIA-Settore Giovanile e Scolastico-Napoli Con nota 28.4.2015 n. 9606-362, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la società sopra indicata per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato sig. Francesco Effuso, che ha partecipato, nel mese di novembre 2014, nelle fila dell’A.S.D.Fossolo 76, in modo irregolare perché non tesserato per detta società, a n. 4 gare del Campionato Allievi-Fascia B, malgrado in quel momento fosse tesserato per l’A.S.D. Pasquale Foggia. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dall'A.S.D. Pasquale Foggia. Il Rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. PASQUALE FOGGIA con l'ammenda di € 300. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. Effuso integri la violazione come sopra attribuita all'A.S.D. PASQUALE FOGGIA; - visti gli artt. 18 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all ' A.S.D. PASQUALE FOGGIA l'ammenda di € 150. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it