COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 17.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico sig. MATTA SIMONE, direttore sportivo A.S.D. Real San Lazzaro e A.S.D. REAL SAN LAZZARO – campionato Eccellenza Con nota 28.4.2015 n. 9664-702,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 17.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico sig. MATTA SIMONE, direttore sportivo A.S.D. Real San Lazzaro e A.S.D. REAL SAN LAZZARO - campionato Eccellenza Con nota 28.4.2015 n. 9664-702, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MATTA SIMONE, Direttore Sportivo dell’A.S.D. Real San Lazzaro, per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, per avere, con le dichiarazioni rese e riportate sul sito www.Romagnasport.com , travalicato i limiti di un legittimo diritto di critica, ledendo gravemente l’onorabilità e la reputazione dell’arbitro della gara Real San Lazzaro – Ravenna; - la società A.S.D. REAL SAN LAZZARO. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e art. 5, comma 2, del C.G.S. , per la violazione ascritta al proprio Dirigente sig. Matta Simone. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. MATTA e l'A.S.D. Real San Lazzaro hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S. con il sig. MATTA SIMONE per la inibizione di mesi 2, anziche mesi 3 come sanzione base e con il sig. Stanghellini Carlo, Presidente dell'A.S.D. Real San Lazzaro, in rappresentanza della stessa, per l'ammenda di € 400, anziché € 600 come sanzione base. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - sospende ogni decisione in ordine alle sanzioni a carico delle parti sopra indicate, in attesa del ritorno dell'accordo, dopo le eventuali osservazioni del Procuratore Generale dello Sport del Coni, come previsto dall'art. 23, comma 2, del C.G.S.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it