COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015 A CARICO DEL CALCIATORE FICARA ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 30 APRILE 2015 GARA: CASALATTICO VILLA LATINA – REAL GALLINARO DEL 26-4-2015 (Campionato Terza Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015 A CARICO DEL CALCIATORE FICARA ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 30 APRILE 2015 GARA: CASALATTICO VILLA LATINA – REAL GALLINARO DEL 26-4-2015 (Campionato Terza Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminai gli atti ufficiali, sentita la Società istante, osserva quanto segue: Dal referto emerge che al 9’ del secondo tempo , veniva espulso il giocatore della Società ricorrente, per aver rivolto al direttore di gara un’espressione volgare ed offensiva. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, il Ficara, dapprima si allontanava e dopo, avvicinatosi all’arbitro , lo spingeva al petto con una mano , facendolo indietreggiare, senza conseguenze. La Società, sia nel suo ricorso, che in sede di sua audizione diretta, pur ammettendo l’espressione irriguardosa, escludeva categoricamente che il proprio giocatore avesse avuto alcun contatto fisico, tanto meno violento con l’arbitro. Pertanto chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al suo tesserato. Il ricorso può essere accolto. Nel chiaro rapporto del direttore di gara risulta certa la condotta del calciatore , manifestatasi , dapprima nel proferire l’espressione offensiva rivolta nei confronti dell’arbitro, e poi nella successiva spinta con una mano, al petto di quest’ultimo. Considerato che la predetta azione ,scaturita da un gesto estremamente impulsivo, (conseguente ad una reazione del giocatore, rivolta ad evitare la trascrizione di un provvedimento a lui sfavorevole), non ha comunque provocato ulteriori conseguenze ai danni del direttore di gara; e pur ritenendo criticabile tale condotta , che offende la dignità e le funzioni proprie arbitrali, questa Corte ritiene che si possa addivenire, per tali motivazioni, ad una rivisitazione del provvedimento stesso con la riduzione della squalifica inflitta, onde renderla più adeguata rispetto alla reale portata del fatti. Tanto ritenuto, DELIBERA In riforma della decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Frosinone , come al C.U.n. 56 del 30.04.2015, di ridurre la squalifica del calciatore Ficara Enrico, dal 31.12.2015, al 31.07.2015 La tassa reclamo versata va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it