COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA PIU’ DIFFIDA DI € 1.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 MAGGIO 2015 GARA: FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA MONTECELIO DEL 17-5-2015 (Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA PIU’ DIFFIDA DI € 1.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 MAGGIO 2015 GARA: FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA MONTECELIO DEL 17-5-2015 (Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La Società Fiumicino Calcio ha inoltrato reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo di prime cure ha respinto il suo ricorso di prima istanza e le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda di € 1.000,00 e la diffida del campo di giuoco. La Società evidenzia nell’articolato e dettagliato ricorso una serie di contraddizioni tra quanto realmente accaduto ed i fatti riportati dall’arbitro nel proprio rapporto. La ricorrente esclude ogni assunzione di responsabilità in ordine alla sospensione dell’incontro, in quanto gli episodi iniziali dei disordini sarebbero stati di una portata talmente esigua da non giustificare tale decisione. Circa l’episodio di invasione, la ricorrente asserisce che sul terreno di giuoco sarebbe entrato un solo sostenitore immediatamente allontanato. In particolare, continua la ricorrente, il colpo ricevuto dal calciatore del Guidonia Montecelio, Di Bagno Giacomo, non sarebbe stato di una gravità tale da indurre l’arbitro alla decisione, non ponderata di porre fine anticipata dell’incontro stesso. Inoltre, in sede di audizione, la stessa Società ha fatto presente che gli episodi descritti non sono stati repertati dal commissario di Campo, così come appaiono dal rapporto dell’arbitro. In conclusione la Società Fiumicino Calcio, chiede in via principale l’addebito della responsabilità della sospensione dell’incontro alla Società controparte e in subordine la ripetizione dello stesso, nonché in ogni caso la revoca della sanzione pecuniaria con diffida. La Società Guidonia Montecelio, nelle proprie controdeduzioni, sostiene la piena responsabilità della Società Fiumicino Calcio in ordine alla fine anticipata dell’incontro. Questa Corte Sportiva di Appello ha letto attentamente tutto il carteggio relativo all’oggetto ed ha rilevato quanto segue: - a seguito della convalida di una rete per la Società Fiumicino Calcio il calciatore Frezza Simone (Guidonia Montecelio) rincorreva l’avversario che non aveva restituito sportivamente il pallone ai giocatori dell’altra squadra e lo colpiva con un pugno al collo; - a seguito di tale episodio si creava sul terreno di giuoco un assembramento tra calciatori delle due squadre, dei quali, alcuni si spintonavano reciprocamente mentre gli altri si adoperavano per riportare la calma, durante la quale diversi sostenitori del Fiumicino Calcio si arrampicavano sulla rete di recinzione ed il giocatore della Società Fiumicino Calcio, Di Giulio Francesco colpiva un avversario con un pugno alle spalle; - - subito dopo un sostenitore della Società Fiumicino Calcio entrava sul terreno di giuoco e colpiva, a sua volta, in modo assai violento il calciatore Di Bagno Giacomo (Guidonia Montecelio) che cadeva a terra privo di sensi, e dopo alcuni minuti veniva portato a spalle negli spogliatoi in attesa dell’arrivo di una ambulanza per il trasporto all’Ospedale di Ostia. - conseguentemente a tali gravi circostanze l’arbitro, vista l’estrema precarietà della situazione, decideva di porre fine anticipatamente all’incontro. In merito agli avvenimenti descritti il Commissario di Campo, da quanto emerso dal suo rapporto, si è limitato a descrivere i fatti, così come previsto dall’art. 68 delle N.O.I.F. Da quanto sopra rappresentato appaiono prive di fondamento le doglianze della ricorrente che si è limitata a minimizzare gli accaduti, senza porre all’attenzione di questo Organo di Giustizia Sportiva elementi tali da poter modificare le decisioni di prima istanza e che appaiono pienamente congrue; Per tali motivi, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo, e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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