COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 284 /LND del 12/6/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TROMBETTA MASSIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2, VIGENTE STATUTO FEDERALE E ART. 15 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. DARL TOTTI S.S. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 284 /LND del 12/6/2015
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TROMBETTA MASSIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2, VIGENTE STATUTO FEDERALE E ART. 15 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. DARL TOTTI S.S. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA La Procura Federale, a seguito delle conclusioni di indagini in data 10/11/2014, avente per oggetto “l’aggressione subita dal calciatore Trombetta Massimo”, tesserato per la Società SSD Totti ARL, al termine della gara Città di Fiumicino – Totti Soccer School del 23/2/2014 (Campionato Allievi Regionali), fuori dall’impianto sportivo, presumibilmente da parte di tre calciatori tesserati per la Società Città di Fiumicino e per presunta violazione della clausola compromissoria da parte del calciatore Trombetta Massimo. Dalle prove documentali acquisite la Procura ha accertato gli autori dell’aggressione nei confronti del Trombetta (attuale calciatore della Società P.D. Montespaccato S.r.l.) e contestualmente ha preso atto che in data 24/2/2014 il suddetto calciatore Trombetta ha sporto, presso la Questura di Roma – Commissariato di Fiumicino, unitamente alla madre Barbara Zenobi, denuncia-querela nei confronti dei tre tesserati della Società Città di Fiumicino ( Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio Cellarosi). Evidenzia la Procura che tale comportamento è violativo della normativa federale posto in essere dal soggetto in questione, per aver eluso il c.d. “vincolo di giustizia”, presentando una denuncia querela nei confronti di tesserati della Società Città di Fiumicino, senza richiedere preventivamente autorizzazione federale, così come stabilito dall’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale e art. 15 comma 1 del C.G.S.. Ritiene l’Organo Inquirente che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della Società S.S. Darl Totti S.S. che viene pertanto deferita a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente al calciatore Massimo Trombetta. Preliminarmente il Tribunale ha provveduto allo stralcio della posizione della Società deferita a seguito dell’applicazione della sanzione concordata ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Nel procedimento la Procura Federale ha richiesto l’accertamento della responsabilità del calciatore deferito e l’applicazione della sanzione minima edittale di mesi 6 di squalifica. Il difensore del calciatore si è riportato alla memoria difensiva già prodotta, nei termini, con la quale ha richiesto il proscioglimento del deferito, in quanto la materia penale esulerebbe dal vincolo di giustizia, ai sensi dell’art. 24 e 25 della Costituzione, indipendentemente dal procebilità o meno del reato, in rapporto all’entità delle lesioni subite dalla parte lesa. A sostegno ha citato alcune note pronunce del TNAS. Osserva il Tribunale che, prescindendo dalla questione della sussistenza del vincolo di giustizia, per l’introduzione del procedimento penale ordinario a querela di parte, nella fattispecie la querela in atti descrive episodi, per una parte non attinenti a vicende sportive, in quanto si riferisce a molestie ripetute avvenute in ambito scolastico e che quindi ovviamente non avevano necessità alcuna di autorizzazione di parte federale. Ciò comporta ovviamente che l’episodio di aggressione, peraltro avvenuta all’esterno dell’impianto sportivo, e che pare logica conseguenza della situazione manifestatasi in ambito scolastico, non poteva essere scisso nella narrazione dei fatti oggetto di querela. In conclusione quindi apparirebbe abnorme condizionare all’autorizzazione federale la possibilità di presentare una querela per fatti del tutto estranei all’ambito sportivo. Il calciatore va quindi mandato assolto dall’incolpazione di cui al deferimento, in quanto la presentazione della querela in oggetto non aveva necessità di alcuna autorizzazione perché trattasi di fatti per la gran parte estranei alla vicenda sportiva. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di prosciogliere il calciatore Massimo Trombetta da ogni addebito
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