COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 285/LND del 12/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 113/SGS DEL 3 GIUGNO 2015 GARA: PRIVERNO CALCIO – AGORA F.C. DEL 31-5-2015 (Semifinale Coppa Provincia cat. Giovanissimi) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 275 del 5.6.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 285/LND del 12/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 113/SGS DEL 3 GIUGNO 2015 GARA: PRIVERNO CALCIO – AGORA F.C. DEL 31-5-2015 (Semifinale Coppa Provincia cat. Giovanissimi) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 275 del 5.6.2015 La Società Priverno Calcio ha adito questa Corte eccependo la decisione di rigetto del proprio reclamo da parte del primo Giudice ed argomentando che l’errore tecnico commesso dall’arbitro nella gara a margine (consegna del pallone alla Società Agora senza averlo “scodellato”) avrebbe condizionato il regolare svolgimento dell’incontro stesso. La ricorrente chiede, quindi, la ripetizione della gara. Questo Organo di Giustizia Sportiva, esaminati gli atti ufficiali, non può che avallare la decisione del Giudice Sportivo, ritenendo ampiamente corrette le motivazioni dello stesso adottate circa l’assoluta ininfluenza della svista arbitrale sulla regolarità dell’incontro. Per tali motivi questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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