COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 289 /LND del 19/6/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL PRESIDENTE ALLOCCA RAFFAELE DELLA SOCIETA’ S.S.D REAL MONTELANICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E ART. 5 COMMA 1 C.G.S. , ALLA SOCIETA’ S.S.D. REAL MONTELANICO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DEGLI ART. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 289 /LND del 19/6/2015
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL PRESIDENTE ALLOCCA RAFFAELE DELLA SOCIETA’ S.S.D REAL MONTELANICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E ART. 5 COMMA 1 C.G.S. , ALLA SOCIETA’ S.S.D. REAL MONTELANICO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DEGLI ART. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, ha trasmesso alla Procura Federale, una nota del C.R.A. Lazio del 12/3/2015, con allegate n. 2 pagine di stampa di una mail ricevuta all’indirizzo di posta elettronica della segreteria del C.R.A. Lazio, contenente dichiarazioni lesive alla classe arbitrale. Il Signor Raffaele Allocca, presidente della Società S.S.D. Real Montelanico, in detta “mail contesta indignato il comportamento dell’arbitro, accusandolo, in modo esplicito, di inventarsi bugie, scrivendo nel suo rapporto situazioni non veritiere…. per cui ci tuteleremo anche in sede civile… La Procura Federale, lette le suddette dichiarazioni, ha ritenuto che le stesse si possono considerare pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del C.G.S. tenuto conto delle modalità del mezzo di comunicazione, e che in tal modo sia stata lesa la reputazione di organismi operanti nell’ambito istituzionale, con ciò violando l’art. 1 bis comma 1 del C.G.S.. Per tale motivo la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale il Signor Raffaele Allocca per le violazioni di cui sopra, e la Società S.S.D. Real Montelanico, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 5 e comma 2 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio presidente. Alla riunione indetta per il giorno 11/6/2015 è presente per la Procura Federale, l’avvocato Giammaria Camici, mentre nessuno è presente per i deferiti. Questo Tribunale, preliminarmente, non ritiene accoglibile la richiesta di spostamento al giorno 17 c.m.. Conclude la Procura Federale con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo 2 mesi di inibizione per il presidente Signor Allocca Raffaele e alla Società l’ammenda di € 500,00. Il Tribunale Federale Territoriale accoglie la proposta di sanzioni avanzate dalla Procura Federale, ritenendole congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai deferiti. Per tale motivo DELIBERA a) di infliggere al presidente della Società SSD Montelanico Signor Raffaele Allocca due mesi di inibizione; b) alla Società SSD Montelanico l’ammenda di € 500,00. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
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