COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 11.02.2015 a carico di: 1. CLERICI Fulvio, Presidente della FC BULGARO per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 36 e 38 NOIF, nonché agli Artt. 37, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico per avere affidato al sig. Andrea Bianco la conduzione tecnica della squadra, nella gara del campionato Giovanissimi del 14.09.2014, Astro/FC Bulgaro, senza attendere l’esito della richiesta di tesseramento come allenatore; 2. FC BULGARO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il rappresentante della Procura Federale,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 11.02.2015 a carico di: 1. CLERICI Fulvio, Presidente della FC BULGARO per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS in relazione agli Artt. 36 e 38 NOIF, nonché agli Artt. 37, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico per avere affidato al sig. Andrea Bianco la conduzione tecnica della squadra, nella gara del campionato Giovanissimi del 14.09.2014, Astro/FC Bulgaro, senza attendere l'esito della richiesta di tesseramento come allenatore; 2. FC BULGARO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il rappresentante della Procura Federale, rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazione contestate nell'atto di deferimento; 1. a carico di CLERICI Fulvio tre mesi di inibizione ; 2. a carico della società FC BULGARO Euro 500,00 di ammenda. - rilevato che i deferiti hanno chiesto l'assoluzione con formula piena e/o l'applicazione del minimo delle sanzioni; OSSERVA Dagli atti e dai documenti acquisiti nel presente giudizio, emerge che la società FC BULGARO ha impiegato il sig. Andrea Bianco nella gara del campionato Giovanissimi del 14.09.2014, Astro/FC Bulgaro, due giorni prima di ricevere il nulla osta. Tale comportamento comporta la violazione dell'Art. 1 bis comma 1 del CGS nonché degli Artt. 36 e 38 NOIF e degli Artt. 37, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico.Tale comportamento merita di essere sanzionato nei seguenti termini anche in relazione alla categoria di appartenenza della società. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale COMMINA a CLERICI Fulvio mesi uno di inibizione ed alla società FC BULGARO Euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it