• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 13.05.2015 a carico di:
1 .GALLI Renzo, Presidente della SORESINESE CALCIO ASD all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS per non avere vigilato in merito al deposito di due accordi sottoscritti con l’allenatore BIANCHETTI Domenico (uno a titolo gratuito, l’altro a titolo oneroso) con successivo disconoscimento delle sottoscrizioni nel contenzioso promosso avanti il collegio arbitrale per accertare la valenza dell’uno rispetto all’altro;
2. SORESINESE CALCIO ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 13.05.2015 a carico di:
1 .GALLI Renzo, Presidente della SORESINESE CALCIO ASD all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS per non avere vigilato in merito al deposito di due accordi sottoscritti con l'allenatore BIANCHETTI Domenico (uno a titolo gratuito, l'altro a titolo oneroso) con successivo disconoscimento delle sottoscrizioni nel contenzioso promosso avanti il collegio arbitrale per accertare la valenza dell'uno rispetto all'altro;
2. SORESINESE CALCIO ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della società SORESINESE CALCIO ASD in contraddittorio con il rappresentante della Procura Federale, preso atto che nessuno è comparso per il sig. Galli, ritualmente convocato;
rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazione contestate nell'atto di deferimento;
- a carico di GALLI Renzo tre mesi di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC;
- a carico della società SORESINESE CALCIO ASD deferiti Euro 900,00 di ammenda.
- rilevato che SORESINESE CALCIO ASD ha chiesto l'assoluzione con formula piena e/o l'applicazione del minimo delle sanzioni;
OSSERVA
Dagli atti e dai documenti acquisiti nel presente giudizio, emerge che la società SORESINESE CALCIO ASD ha effettivamente depositato presso la FIGC due accordi con l'allenatore Bianchetti Domenico, il primo a titolo oneroso ed il secondo a titolo gratuito.
Tale comportamento integra la violazione dell'Art. 1, bis comma 1, CGS e merita di essere sanzionato, tenuto conto anche del contenzioso sorto avanti il collegio arbitrale per dirimere quale dei due accordi trovasse applicazione.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
COMMINA
a GALLI Renzo mesi tre di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC ed alla società SORESINESE CALCIO ASD Euro 350,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 13.05.2015 a carico di:
1 .GALLI Renzo, Presidente della SORESINESE CALCIO ASD all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS per non avere vigilato in merito al deposito di due accordi sottoscritti con l’allenatore BIANCHETTI Domenico (uno a titolo gratuito, l’altro a titolo oneroso) con successivo disconoscimento delle sottoscrizioni nel contenzioso promosso avanti il collegio arbitrale per accertare la valenza dell’uno rispetto all’altro;
2. SORESINESE CALCIO ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente."