COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 Del 04 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. QUATTRO TORRI CHIEUTI – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T. – C.U. N. 111 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA URURI C/5 – QUATTRO TORRI DEL 16.05.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – SEMIFINALI PLAYOFF)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 Del 04 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. QUATTRO TORRI CHIEUTI – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T. - C.U. N. 111 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA URURI C/5 – QUATTRO TORRI DEL 16.05.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – SEMIFINALI PLAYOFF) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società reclamante chiede a questa Corte Sportiva la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Silverio Michele, nonché di sentire sui fatti il calciatore stesso. Su questa ultima richiesta si rappresenta che il Codice di Giustizia Sportiva, vedi il comma 6 dell’art. 36, prevede che hanno diritto di essere sentiti i ricorrenti e le controparti; pertanto, la richiesta di convocare per l’audizione il Silverio non può essere accolta perché non è lui il ricorrente. In merito alle contestazioni in capo al calciatore Silverio la società ammette che lo stesso si sia rivolto al direttore di gara in modo “plateale ed irriguardoso”, ma esclude che nella occasione vi siano state offese o tentativo di aggressione verso lo stesso. Inoltre, riferisce anche, a giustificazione, della situazione di tensione che si era creata e del clima particolarmente caldo dovuto alla importanza della gara. Dall’esame del referto arbitrale, tuttavia, emerge in maniera sufficientemente circostanziata, la condotta riprovevole posta in essere dal Silverio, le cui modalità non consentono di accogliere nemmeno in minima parte la richiesta riduzione della sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva rigetta il ricorso. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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