COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 11.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale b) Reclamo proposto in proprio dal calciatore dell’ASD VENARIA REALE Piarulli Alfredo avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 83 del 19/5/2015 in riferimento alla gara VENARIA REALE – ALPIGNANO disputata il 17/5/15 nell’ambito del Campionato di Promozione, Girone 3

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 11.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale b) Reclamo proposto in proprio dal calciatore dell’ASD VENARIA REALE Piarulli Alfredo avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 83 del 19/5/2015 in riferimento alla gara VENARIA REALE – ALPIGNANO disputata il 17/5/15 nell’ambito del Campionato di Promozione, Girone 3 Con il reclamo in oggetto, pervenuto il 23/5/2015, il calciatore dell’ASD VENARIA REALE Piarulli Alfredo, in relazione alle decisioni assunte dal Giudice Sportivo e consistenti nella squalifica per otto gare effettive, ammette le proprie responsabilità e presenta le proprie scuse, richiedendo una riduzione della sanzione inflitta, facendo presente di essersi lasciato trasportare dal nervosismo in ragione dell’importanza della partita e chiedendo di essere sentito. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto delle rinnovate scuse presentate dal reclamante in occasione dell’audizione disposta il 5.6.2015, in ragione del ravvedimento manifestato dal calciatore ACCOGLIE il reclamo proposto, disponendo la riduzione della squalifica da otto a sei gare effettive e disponendo per l’effetto la restituzione al reclamante della tassa versata.
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