COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 11 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.C.D. SALENTO FOOTBALL – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 15/2/2015 (Reclamo della A.S.D. A. TOMA MAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 11 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.C.D. SALENTO FOOTBALL – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 15/2/2015 (Reclamo della A.S.D. A. TOMA MAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 7 TFN del 27/5/2015 il Tribunale Federale Sezione Tesseramenti “…. Decisione sulla richiesta di giudizio, ha dichiarato che il calciatore GAETANI Andrea non risulta essere stato tesserato con la società A.S.D. A. TOMA MAGLIE alla data del 15/2/2015 né in epoca antecedente …..” testualmente; - ritenuto pertanto che il reclamo proposto dalla società A.S.D. A. TOMA MAGLIE va respinto dovendosi ritenere che il calciatore GAETANI Andrea non aveva titolo per partecipare alla gara del 15/2/2015 in epigrafe citata; - pertanto, a scioglimento della riserva della sospensione della decisione relativa al reclamo della società A.S.D. A. TOMA MAGLIE di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. A. TOMA MAGLIE; confermarsi il risultato di 3 – 0 a favore della società A.C.D. SALENTO FOOTBALL; addebitarsi la tassa sul conto della ricorrente.
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