COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 11 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S. VEGLIE – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 24/5/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 1 giornata campo neutro e porte chiuse e ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 in data 28/5/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 11 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S. VEGLIE – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 24/5/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 1 giornata campo neutro e porte chiuse e ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 in data 28/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che è inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. VEGLIE per la squalifica del campo per una giornata in campo neutro e a porte chiuse ai sensi dell’art. 46 n. 3 lettera c Codice di Giustizia Sportiva; - considerato che per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, il reclamo può trovare solo un modesto parziale accoglimento atteso quanto descritto dal Commissario di Campo con meticolosa particolarità in ordine all’accensione di fumogeni, al lancio di bottiglie di plastica e di birra e di una bomba carta esplosa a 5 metri dall’arbitro, per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 800,00 DELIBERA Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. VEGLIE avverso al squalifica del campo per una giornata; ridursi a € 800,00 l’ammenda comminata alla società A.S. VEGLIE; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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