COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. Fortitudo c/ A.S.D. Fasano del 18.4.2015. Reclamo della A.S.D. Fortitudo del 30.4.2015 avverso l’inibizione del dirigente DI PIETRANGELO Pietro fino al 31.12.2016, del dirigente MOCCIA Giovanni fino al 30.4.2016, dell’allenatore VERGARA Michele sino al 7.5.2015 nonché avverso la squalifica del calciatore MAZZOTTA Marco fino al 31.12.2016, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Brindisi, F.I.G.C. – L.N.D., n. 44 del 23.4.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. Fortitudo c/ A.S.D. Fasano del 18.4.2015. Reclamo della A.S.D. Fortitudo del 30.4.2015 avverso l’inibizione del dirigente DI PIETRANGELO Pietro fino al 31.12.2016, del dirigente MOCCIA Giovanni fino al 30.4.2016, dell’allenatore VERGARA Michele sino al 7.5.2015 nonché avverso la squalifica del calciatore MAZZOTTA Marco fino al 31.12.2016, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Brindisi, F.I.G.C. – L.N.D., n. 44 del 23.4.2015. - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo come sopra proposto; - sentito il Presidente della società reclamante; - sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Premesso e considerato che - nel termine del 31 maggio 2015, concesso con precedente deliberazione di questa Corte pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia n. 72 del 14.5.2015, la reclamante non ha prodotto alcun documento, né chiesto un termine di rinvio; - nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 11.5.2015 l'Arbitro ha reso i richiesti chiarimenti sugli episodi contestati e che non sono emersi elementi a suffragio della tesi dell’A.S.D. Fortitudo; - il reclamo va dichiarato inammissibile nella parte in cui viene in contestazione la sanzione disciplinare inflitta al Sig. Vergara Michele e, ciò, per effetto di quanto previsto dall’art. 45, co. 3, lett. b) del C.G.S.; - le sanzioni comminate al dirigente DI PIETRANGELO Pietro ed al dirigente MOCCIA Giovanni sono adeguate rispetto a quanto accertato a loro carico in prime cure e confermato in sede di riesame; - ferma la responsabilità del calciatore MAZZOTTA Marco, la pena inflitta al calciatore dev’essere adeguata alla reale entità degli addebiti; - pertanto la squalifica del calciatore predetto può essere ridotta sino a tutto il 31.3.2016, pena così quantificata tenendo conto della conclusione dei campionati e dell’avvio della nuova stagione sportiva nel mese di ottobre 2015; - Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, Delibera 1. dichiararsi inammissibile il reclamo proposto nella parte in cui si domanda la riforma della sanzione inflitta al Sig. VERGARA Michele; 2. in parziale accoglimento, ridursi la squalifica del calciatore MAZZOTTA Marco fino a tutto 31.3.2016; 3. confermarsi l’inibizione dei Sigg.ri DI PIETRANGELO Pietro, fino al 31.12.2016, e MOCCIA Giovanni, fino al 30.4.2016 4. nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del gravame.
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