COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 584 CSAT 39 DEL 09 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 231/A A.S.D. San Giorgio Piana (PA) avverso esito gara; ammenda € 750,00; inibizione dirigente Damiani Tommaso sino al 16/06/2015; squalifiche per cinque gare del calciatore Petta Andrea, per tre gare calciatori Catalano Giuseppe, La Gattuta Kevin – Gara Play Off 3^ Categoria Baucina/San Giorgio Piana del 16/05/2015 – C.U. 75 della Delegazione Palermo del 21/05/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 584 CSAT 39 DEL 09 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 231/A A.S.D. San Giorgio Piana (PA) avverso esito gara; ammenda € 750,00; inibizione dirigente Damiani Tommaso sino al 16/06/2015; squalifiche per cinque gare del calciatore Petta Andrea, per tre gare calciatori Catalano Giuseppe, La Gattuta Kevin - Gara Play Off 3^ Categoria Baucina/San Giorgio Piana del 16/05/2015 - C.U. 75 della Delegazione Palermo del 21/05/2015 La A.S.D. San Giorgio Piana ha inoltrato appello avverso le sanzioni sopra indicate, chiedendo altresì l’annullamento del risultato della gara disponendone la ripetizione ovvero l’assegnazione di gara vinta in proprio favore. Chiede altresì la revoca della sanzione dell’ammenda e della inibizione e delle squalifiche ai propri tesserati. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. F.I.G.C. 108/A del 13/01/2015) e che, conseguentemente, il ricorso doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale “entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale…” (pag.2 lett.b del citato Comunicato). Entro lo stesso termine il ricorso doveva pervenire anche alla consorella, alla quale è stato tuttavia inviato solo a mezzo posta raccomandata del 23/05/2015 ore 11.43. Con la conseguenza che, per ciò che attiene il risultato gara, il ricorso è inammissibile. Lo stesso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., per ciò che attiene le sanzioni dell’inibizione e delle squalifiche a carico dei tesserati, in quanto redatto in forma generica e privo di qualsiasi motivazione sui punti in discussione. Quanto alla sanzione dell’ammenda, le argomentazioni della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 2.1 del C.G.S. fanno piena prova dei fatti posti in essere dai sostenitori. In particolare dalla lettura di questi atti si rileva che prima della rissa che ha visto coinvolti alcuni tesserati di entrambe le società, alcuni sostenitori appartenenti alla società San Giorgio Piana, riconoscibili da bandiere e sciarpe, lanciavano in campo alcune bottiglie, che frantumandosi causavano la presenza di svariati cocci di vetro. Gli stessi lanciavano altresì un fumogeno all’interno del campo di gioco. Gli stessi sostenitori, inoltre, per quasi tutta la disputa della gara, hanno ripetutamente attinto con sputi l’assistente arbitro nei cui confronti hanno altresì lanciato, senza colpirlo, due bottiglie di birra. Ciò posto, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la stessa deve essere ritenuta, ai sensi dell’art. 14 del C.G.S., responsabile del comportamento dei propri sostenitori, indipendentemente dalla circostanza che si sia trattato di gara in campo esterno. Ai fini della quantificazione della sanzione dell’ammenda, ferme restando le ulteriori sanzioni a carico della società, che non risultano impugnate, appare equo rideterminarla nel minimo edittale di cui all’art. 14 comma 2 del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in € 500,00 l’ammenda confermando la sanzione accessoria della disputa di una gara casalinga a porte chiuse. Dichiara inammissibile nel resto il proposto appello. Senza addebito della tassa reclamo.
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