COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 585 TFT 40 DEL 09 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 64/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. Giuseppe Ravazza (Arbitro Effettivo della Sezione di Trapani)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 585 TFT 40 DEL 09 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 64/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. Giuseppe Ravazza (Arbitro Effettivo della Sezione di Trapani) La Procura Federale con nota 9934/406 pf14-15/GR/mg del 5 maggio 2015 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: a) il sig. Giuseppe Ravazza, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Trapani, direttore della gara Paceco - Folgore-Selinunte valida per il campionato Juniores del 27.10.2014, per avere artificiosamente, alla fine della gara in questione, supponendo di avere trascritto male una sostituzione sul taccuino, e probabilmente consentito la partecipazione al secondo tempo della gara stessa di un tesserato inizialmente indicato in distinta come assistente di parte, modificato il rapportino di fine gara consegnato poi alle società, nonché la distinta di gara ed il conseguente rapporto di gara, in violazione dell’art. 1(bis), comma 1 del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché in violazione dell’art. 40 del Regolamento A.I.A. commi 1 e 3 lett. h), recante i doveri degli arbitri ed i corrispondenti principi di onestà e probità nonché i doveri connessi all’obbligo di corretta refertazione. Rilevato che la parte deferita, debitamente convocata all’udienza dibattimentale, è comparsa ammettendo l’addebito dovuto ad inesperienza. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile la parte deferita, per quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Ravazza Giuseppe la sospensione per mesi cinque”. Ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale, osserva quanto segue: L’esame degli atti fa ritenere che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare si evidenzia e risulta provato, anche per ammissione dello stesso deferito, che il sig. Ravazza Giuseppe A.E. della Sezione A.I.A. di Trapani designato a dirigere la gara Paceco/Folgore Selinunte, del 27/10/2014 valevole per il campionato Juniores, dopo avere compilato e sottoscritto il rapportino di fine gara e dopo che lo stesso era stato sottoscritto dai dirigenti di entrambe le società e a questi consegnato, provvedeva a modificarlo senza contraddittorio e dietro invito dei dirigenti della società Paceco per i quali, a loro dire, era errato nella parte in cui segnalava quale subentrato, per la società Folgore Selinunte un calciatore diverso da quello che effettivamente aveva preso parte alla gara e che doveva individuarsi nella persona che all’inizio del primo tempo era stata utilizzata quale assistente di parte. In ragione di quanto sopra il sig. Ravazza, sempre di sua iniziativa, provvedeva a modificare anche la distinta di gara della società Folgore. Conseguentemente il sig. Ravazza compilava un rapporto di gara non veritiero inducendo in errore il Giudice Sportivo Territoriale in ordine alle determinazioni da assumere, tant’è che l’adita Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del reclamo proposto dalla società Folgore Selinunte, in ragione delle evidenziate alterazioni disponeva la ripetizione della gara. Quanto sopra accertato non solo viola i principi di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. nonché le norme del Regolamento A.I.A. richiamate in deferimento, ma viola altresì precisi precetti delle N.O.I.F., che dispongono che le distinte gara possono e devono essere modificate solo dal dirigente accompagnatore. Ai fini della quantificazione della sanzione, così come da dispositivo, si ritiene che si debba tenere conto non solo della giovane età dell’arbitro e della conseguente scarsa esperienza, ma anche della circostanza che egli abbia cooperato fattivamente con l’organo inquirente nell’accertamento dei fatti, ammettendo il proprio comportamento. P.Q.M. infligge: al Sig. Ravazza Giuseppe, A.E. della Sezione A.I.A. di Trapani la sospensione per mesi due. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alla parte deferita ed al C.R.A. Sicilia, le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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