COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 590 CSAT 40 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 232/A U.S.D. BAUCINA (PA) – Avverso ammenda di € 900,00 e obbligo di disputare a porte chiuse una partita casalinga – Campionato 3^ categoria Gara Play Off Baucina/San Giorgio Piana del 16/05/2015 – C.U. n. 75 PA del 21/05/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 590 CSAT 40 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 232/A U.S.D. BAUCINA (PA) - Avverso ammenda di € 900,00 e obbligo di disputare a porte chiuse una partita casalinga - Campionato 3^ categoria Gara Play Off Baucina/San Giorgio Piana del 16/05/2015 - C.U. n. 75 PA del 21/05/2015. Con reclamo del 26/05/2015 l'U.S.D. Baucina, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione dell’ammenda e la revoca dell’obbligo di disputare a porte chiuse una gara casalinga. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo è pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per le gare di play off (vedi C.U. n° 108/A del 12/01/2015 F.I.G.C.). Infatti, il reclamo avrebbe dovuto pervenire o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 23/05/2015. In realtà il reclamo è pervenuto solo in data 26/05/2015. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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