COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 623/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala (matr. 75671) Sig. Berlinghieri Carmine (Presidente all’epoca dei fatti) N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 623/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala (matr. 75671) Sig. Berlinghieri Carmine (Presidente all’epoca dei fatti) N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1060 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 2.500,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: l’ammenda di € 750,00 alla A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala (matr. 75671); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Berlinghieri Carmine; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Campone Pasquale, Mangio Danilo, Oliva Andrea, Restuccia Giovanni, Vitale Francesco, Casella Damiano, Cassisi Giuseppe, Cassisi Marco, Ciraolo Davide, Codraro Roberto Antonio, Crisafulli Ivan, Currao Antonio Maria, De Luca Giuseppe (26.05.1980), De Luca Giuseppe (29.01.1992), Di Leo Giuseppe, Istratescu Andrei Alessandro, Iurianiello Emanuele, Lo Paro Fabio, Mastroeli Antonio, Minutoli Roberto, Spuria Enrico, Toercivia Pierfilippo, Tringali Antonino, Venuti Umberto, (tesserati A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti); Cassisi Andrea (tesserato U.S.D. Pistunina e A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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